Slot, Consiglio di Stato su limiti orari Abano Terme (PD): “Nessuna irragionevole limitazione del diritto d’impresa”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di una sala slot contro il Comune di Abano Terme (PD) per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tar Veneto – Venezia concernente l’ordinanza avente ad oggetto orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, con la quale sono state disposte limitazioni agli orario di funzionamento degli apparecchi awp e vlt, con obbligo di completo spegnimento negli orari di non funzionamento e prescritto sanzioni in caso di inosservanza degli ordini commissariali. Il CdS “premesso che il fumus non appare sufficientemente dimostrato, non sembra comunque potersi ravvisare, pur nei limiti propri della presente fase di delibazione, una sproporzionata o irragionevole compressione del diritto di impresa, a fronte dell’interesse pubblico rappresentato dall’Amministrazione resistente” respinge l’appello. lp/AGIMEG