Scommesse, per Tar Veneto giustificato diniego licenza di pubblica sicurezza “anche sulla base di semplici sospetti”

E’ giustificato il diniego da parte del questore della licenza di pubblica sicurezza per giochi e scommesse, anche solo sulla base di semplici sospetti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso del titolare di una sala scommesse contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Belluno che ha rigettato l’istanza per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Il Collegio ha ritenuto utile ribadire che “l’attività di raccolta delle scommesse (per la sua intrinseca natura di attività ove si gestisce una gran quantità di denaro), ben potendo essere oggetto di infiltrazioni criminali, giustifica il comportamento dell’Amministrazione dell’Interno la quale, a maggior tutela della sicurezza pubblica ed a maggior garanzia della prevenzione dei reati, nell’esercizio del suo ampio potere discrezione di cui gode, vigila scrupolosamente sui requisiti morali di coloro che richiedono le autorizzazioni di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., dando rilevanza a qualunque segnale, fondato su situazioni di fatto (come appunto avvenuto nel caso di specie), che possa indurre ad operare un giudizio negativo in merito al futuro comportamento del soggetto istante, ben potendo giustificarsi il rigetto dell’istanza anche sulla base di semplici sospetti, purché fondati su specifiche situazioni di fatto e connotati dal requisito della gravità”. I giudici sottolineano come la Questura di Belluno abbia condotto “una approfondita e dettagliata attività investigativa, adeguatamente esposta nell’impianto motivazionale del gravato provvedimento, all’esito della quale sono emersi numerosi fatti ben classificabili come indizi connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere il giudizio espresso dall’Amministrazione dell’Interno in ordine all’intensità dei rapporti intrattenuti dall’odierno ricorrente” con due soggetti che in passato hanno avuto precedenti per scommesse clandestine, “rapporti che fuoriescono dalle normali relazioni commerciali”. Per questo motivo il Tar Veneto respinge il ricorso. lp/AGIMEG