Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso contro distanziometro Venezia

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Venezia per la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto concernente la diffida sine die alla prosecuzione dell’attività di sala scommesse. Il ricorrente aveva chiesto al TAR per il Veneto l’annullamento del provvedimento del Comune di Venezia con il quale era stato diffidato all’esercizio della sala pubblica da gioco perché situata ad una distanza di 95 metri dal Municipio di Marghera ed a 295 metri da edifici scolastici, nonché dell’art. 30 del Regolamento Edilizio che indica tali luoghi come “sensibili”. In particolare, il CdS sottolinea come il distanziometro si applichi sia per le sale già esistenti che per quelle che si trasferiscono. “Non può condividersi la distinzione tra apertura di una nuova sala da giochi ed il suo mero trasferimento in altro locale, anche a distanza ridotta: se la distanza dai ‘luoghi sensibili’ costituisce una misura ragionevole ed utile per mettere un freno alla ludopatia, sarebbe del tutto illogico ammettere il superamento delle distanze in caso di trasferimento di una sala da giochi già esistente”. Il CdS rileva che il contestato art. 30 del regolamento edilizio di Venezia stabilisce: “1.A tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500 m. da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o pertinenze di luoghi di culto a frequentazione esterna (patronati, oratori, casa della solidarietà, case di accoglienza), 2.Costituiscono luoghi sensibili da cui rispettare le distanze minime già individuate al precedente comma anche i seguenti luoghi: parchi pubblici, caserme, aree a servizi sportivi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, edifici pubblici e musei”. Inoltre “la Corte Costituzionale ha richiamato la propria costante giurisprudenza sull’assenza di una violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h della Costituzione, ossia dell’invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza: non si possono ricondurre infatti a tale materia previsioni che prevedano distanze minime dai luoghi “sensibili” per la collocazione di sale e apparecchi da gioco, poiché la ratio e la finalità della disciplina stabilita non sono quelle di contrastare il gioco legale, né di disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti, aspetti questi che ricadono nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, ma riguardano essenzialmente una misura di “prevenzione logistica” della “dipendenza da gioco d’azzardo” che è stata dapprima sperimentata a livello locale tramite regolamenti e ordinanze di autorità comunali, di cui quindi la Corte Costituzionale riconosce la piena ammissibilità e legittimità”. Il Consiglio di Stato pertanto in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. lp/AGIMEG