Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”

“Visto che tra le sale gioco (slot machine e videolottery) e le sale scommesse intercorre una certa qual differenza, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa con la quale il Legislatore regionale lombardo, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di escludere dal perimetro dell’applicabilità dei limiti distanziometrici le sale scommesse. In altri e più chiari termini, la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili (come la Corte costituzionale ha insegnato) può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse ai fini di prevenire la ludopatia; ma siccome non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base, allo stato non sembra al Collegio che la opposta scelta privilegiata dalla regione Lombardia travalichi – almeno in misura qui apprezzabile – i confini della discrezionalità legislativa”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso avanzato dal Comune di Milano contro l’apertura di una sala giochi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano – aveva infatti accolto il ricorso proposto dalla società che gestisce la sala giochi volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza-diffida emessa in data 24 febbraio 2015 dal comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Direzione Interventi Edilizi Minori, con cui era stato ordinato alla società stessa di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”. Per il CdS “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”. L’originaria parte ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge (legge regionale della Lombardia n. 8/2013) ed eccesso di potere, deducendo che essa intendeva intraprendere un’attività di centro scommesse, e non di VTL, avendo chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 al Questore di Milano.3. Il comune di Milano si era costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato. cr/AGIMEG