Scommesse, Cassazione respinge ricorso contro condanna per raccolta abusiva: “Responsabilità per attività senza autorizzazione PS”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato due soggetti responsabili del reato di attività abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri all’interno di punto di commercializzazione sprovvisto di licenza di P.S. e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di mesi sei e di mesi quattro di reclusione con confisca di quanto in sequestro. Il ricorso per la Suprema Corte “va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. La sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, ha fondato l’affermazione di responsabilità sulle circostanze che gli imputati svolgevano attività abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri all’interno di punto di commercializzazione, in favore di un gestore di scommesse, senza aver mai chiesto il rilascio dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. (…) In particolare, con riferimento specifico alla fattispecie in esame, si è osservato che “la norma considera illecita, se non autorizzata, “qualsiasi” attività organizzata che “comunque favorisca” sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta dì scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all’interno dell’impresa concessionaria sia che
operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale”. lp/AGIMEG