Scommesse, Cassazione: l’internet point che non richiede l’88 Tulps commette il reato di raccolta illegittima

La Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di un titolare di un internet point per il reato di avere svolto esercizio abusivo di giochi e scommesse raccolte via internet in collegamento con un bookmaker “nonostante quest’ultimo fosse privo di concessione ed egli non avesse richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma fosse dotato solo di quella all’esercizio di internet point”. I giudici sottolineano come “l’allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un’attività organizzata con funzione intermediatrice. L’imputato avrebbe dovuto prospettare e dimostrare che aveva richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’ art. 88 e che la stessa era stata rigettata per il solo fatto che l’allibratore straniero al quale era collegato fosse privo di concessione. Ne consegue che ogni questione relativa all’eventuale disapplicazione del diritto interno per violazione del diritto comunitario in relazione alla posizione dell’allibratore maltese risulta irrilevante”. Il ricorso, conseguentemente, per la Cassazione deve essere “dichiarato inammissibile”. lp/AGIMEG