Legge regionale Emilia-Romagna, Zoffoli (consigliere PD): “Ippodromi esclusi da distanziometro”

“Il progetto di legge che presentiamo si compone di due articoli, uno relativo al contenuto e uno ai tempi di entrata in vigore. L’articolo 1 della stesura licenziata dalla Commissione si compone di due commi: il comma 1 recita: ‘In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, la disposizione di cui al comma 2bis non si applica agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate che ivi si svolgono'”. Lo ha dichiarato il consigliere del PD Paolo Zoffoli durante la seduta odierna dell’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna, sulla richiesta di modifica della norma regionale per il contrasto del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, a firma dello stesso Zoffoli. “La disposizione – ha spiegato Zoffoli – ha l’obiettivo di escludere dall’applicazione del divieto gli sportelli e i picchetti degli allibratori mediante i quali vengono raccolte le scommesse sulle corse dei cavalli. Da un lato infatti non si può non riconoscere il valore storico e culturale di questi luoghi – la cui realizzazione risale al secolo scorso – dall’altro va anche considerata la forte attrattiva turistica che questi luoghi di aggregazione rappresentano. Va infine considerata l’adozione a livello statale di provvedimenti di finanziamento a favore delle società di corse con l’obiettivo di rilancio del settore ippico in termini di sviluppo economico, sociale ed occupazionale al fine di renderlo competitivo a livello nazionale e internazionale. Va precisato – ha concluso il consigliere del PD – che l’esclusione riguarda soltanto gli sportelli e i picchetti degli allibratori mediante cui si raccolgono le scommesse sulle corse dei cavalli che si svolgono nell’ippodromo, mentre restano escluse le attività che si svolgono in sale scommesse e sale giochi collocate all’interno dell’ippodromo ma la cui attività di scommessa e di gioco non sono collegate alle corse dei cavalli, nonché le attività delle agenzie ippiche di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato del 27/07/2001, che rimangono soggette al divieto”. lp/AGIMEG