Tar Piemonte su Legge Regionale di contrasto al Gap: “Valutare legittimità costituzionale”

“Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, che i primi due motivi di ricorso prospettano problematiche di cui non si rappresenta il pratico vantaggio per il ricorrente; il terzo motivo di ricorso si fonda su una qualificazione sanzionatoria del provvedimento non condivisibile; l’ultima censura prospetta una questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che necessita del diverso approfondimento proprio della fase di merito”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto l’istanza cautelare per il ricorso di una sala giochi di Almese (TO) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento avente ad oggetto “Entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016 n. 9″ (norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ndr). Il Tar evidenzia come “il ricorrente da un lato prospetta un proprio affidamento invocando la sussistenza di titoli concessori che riguardano altri soggetti, mentre i titoli di cui gode hanno una vigenza condizionata al rispetto della normativa ovvero una durata annuale rinnovabile (inferiore ai 18 mesi propri del regime transitorio), dall’altro invoca una sproporzione della misura in un contesto in cui, per quanto in specifico riguarda il Comune di Almese, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente solo il 16 percento del territorio comunale sarebbe coinvolto dai divieti”. Per questi motivi “ritenuto che, allo stato, l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento, salva la fissazione di una udienza pubblica per la discussione del merito”, il Tar Piemonte (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 novembre 2018. lp/AGIMEG