Giochi, Tar Liguria respinge ricorso sala scommesse: “Illegittima in quanto non segnalata e vicino a luogo sensibile”

“La sala per scommesse si configura doppiamente illegittima, perché non prefigurata in una segnalazione depositata al comune e perché ubicata in un luogo prossimo ad un sito sensibile”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala scommesse per l’annullamento del provvedimento con cui il comune di Genova ha vietato la prosecuzione dell’attività. “Risulta che la titolare dell’esercizio aveva ottenuto l’autorizzazione questurile 48/2016 per esercire un centro di raccolta delle puntate su rete fisica, ma il sopralluogo 12.7.2016 della polizia municipale permise di appurare che quanto avveniva nel locale configurava la differente ipotesi della sala scommesse. Su tali presupposti venne inoltrata la segnalazione di rito agli organi amministrativi del comune, rappresentando che i locali aziendali si trovavano alla distanza di metri 215 da un luogo indicato come sensibile dal regolamento comunale, che è individuato come la chiesa di nostra Signora degli Angeli; l’amministrazione ha allora aperto il procedimento che, dopo l’interlocuzione con la parte privata, si è concluso con la determinazione gravata”. In particolare, “il collegio osserva di aver ritenuto in più occasioni legittime le norme che consentono all’amministrazione locale di disporre l’interruzione delle attività esercitate in difformità dal titolo ottenuto e in violazione del regolamento. In questo caso va soltanto aggiunto che la scia depositata dall’interessata faceva riferimento alla cartoleria e alla chincaglieria, ad un internet point, al fax ed alle fotocopie, sì che la sala per scommesse si configura doppiamente illegittima, perché non prefigurata in una segnalazione depositata al comune e perché ubicata in un luogo prossimo ad un sito sensibile. Ne deriva che la funzione svolta dalla p.a. appare diretta e conforme alle norme che la regolamentano, atteso che questo tribunale amministrativo (ad esempio con la ricordata pronuncia 184/2014) ha più volte considerato legittimo il regolamento genovese sulla questione prospettata. Anche in questo caso deve pertanto ritenersi che fosse obbligo della p.a. disporre la cessazione di un’attività d’impresa dissonante rispetto alle norme vigenti per i profili indicati dal provvedimento gravato e da questa motivazione. Il motivo è pertanto infondato. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), respinge il ricorso”. lp/AGIMEG