Giochi, Tar Campania accoglie ricorso contro rivendita speciale in sala Bingo: “Distanza deve essere calcolata in base alla lunghezza del percorso minore”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha accolto il ricorso di una rivendita ordinaria di generi di monopolio contro l’istituzione di una rivendita speciale all’interno di una sala bingo di Forio (NA). Il titolare della rivendita ordinaria contesta infatti “il provvedimento di istituzione di una rivendita speciale nello stesso Comune, all’interno della “Sala Bingo Le Casinò”. Il ricorrente premette che la precedente richiesta del titolare della Sala Bingo era stata disattesa dall’Amministrazione non sussistendo il requisito della distanza; in seguito, gli veniva comunicato l’accoglimento della nuova domanda di istituzione della rivendita speciale, indicante un diverso ingresso della Sala Bingo, che era risultato distante 330 metri dalla sua rivendita. Nel sopralluogo effettuato dall’Amministrazione, la distanza tra i due esercizi veniva misurata in metri 330. Di contro, il ricorrente evidenziava l’esistenza di un diverso percorso misurabile tra metri 293 e metri 295,50. In relazione a ciò, è stato conferito al verificatore l’incarico di calcolare la distanza “seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto della circolazione viaria e degli attraversamenti pedonali, tenendo conto delle disposizioni impartite dall’Amministrazione finanziaria (…). Dalla verificazione eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Forio, è risultato che la distanza tra la rivendita di cui è titolare il ricorrente e l’ingresso della Sala Bingo è inferiore alla distanza minima, poiché il percorso tra i due siti è misurato in 297 metri. L’Amministrazione finanziaria non poteva trascurare tale diverso percorso, essendo incontestabile che la distanza tra le rivendite debba essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi.
In ragione di ciò, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va annullato l’impugnato provvedimento di istituzione della rivendita speciale”. lp/AGIMEG