Giochi, Corte Costituzionale a Tar Puglia: “Regioni possono intervenire con distanziometro per tutelare salute pubblica”

La Corte Costituzionale ha dichiarato “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 43 del dicembre 2013 su «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, ovvero la potestà legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. In particolare, con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili”. Per le due società ricorrenti al Tar, operanti nel settore delle scommesse sportive, la norma regionale impugnata sarebbe “costituzionalmente illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», nel cui ambito andrebbero ricondotte le prescrizioni relative a giochi e scommesse, conformemente a quanto in più occasioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Le parti private rilevano come la norma pugliese, più che tutelare categorie di persone particolarmente esposte al rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo, produca un vero e proprio «effetto espulsivo» del gioco lecito dal territorio regionale. Come emergerebbe dalle relazioni tecniche allegate all’atto di costituzione, la distanza minima prevista e l’ampiezza della lista dei luoghi considerati “sensibili” renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo”.
Tuttavia per la Corte Costituzionale “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che ricadono nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (…) ma per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”:
La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma della Costituzione), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. La norma regionale pertanto si muove su un piano distinto da quella del TULPS e non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, «piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli»”. cr/AGIMEG