Distanze, Tar Toscana: Non c’è nuova istallazione se il concessionario si affida a un nuovo gestore. Esercizi preesistenti possono continuare a operare

Non ricorre la fattispecie della nuova istallazione, quando il concessionario sigla un contratto con un nuovo gestore, senza intaccare i contratti con gli esercizi preesistenti. Questi ultimi quindi non sono tenuti a rispettare le distanze. Lo afferma il Tar Toscana, accogliendo il ricorso intentato da un bar di Firenze, contro il provvedimento con cui il Comune aveva intimato di rimuovere le slot. Il giudice spiega che “il solo cambiamento del soggetto incaricato della gestione degli apparecchi da gioco, non può dar luogo né ad un nuovo contratto né ad una nuova installazione, posto che tale avvicendamento si inscrive all’interno dello stesso contratto tra esercente e soggetto titolare della concessione di Stato, che rimane invariato”. E ancora, “un nuovo contratto con un diverso gestore costituisce un fatto: indipendente dalla volontà dell’esercente (per cui sarebbe irragionevole imputare a quest’ultimo delle conseguenze pregiudizievoli per tale fatto); non equiparabile ad una nuova installazione; ininfluente sul contratto tra concessionario ed esercente e sulla sua durata; neutro rispetto al fine di limitare l’incremento dell’offerta di gioco e del contrasto alla ludopatia più in generale”. Il giudice ricorda infatti che – come ha spiegato la stessa la Regione Toscana in una circolare interpretativa – “l’intenzione del legislatore è stata quella di congelare il numero di apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti”. Si considera invece nuova istallazione solamente “la stipulazione di un nuovo contratto con altro concessionario”. Infatti, “Solo in tale eventualità, si sarebbe potuta realizzare l’equivalenza, tenuta in conto nella volontà legislativa, fra nuovo contratto e nuova installazione, perché sarebbe stato introdotto un nuovo titolo per il mantenimento dell’allaccio degli apparecchi alla rete telematica, equiparabile ad un nuovo allaccio avvenuto nella vigenza della sopravvenuta normativa sulle distanze”. gr/AGIMEG