Corte dei Conti, Presidente Buscema: “Concessionari slot sono agenti contabili e devono presentare il conto giudiziale”

Il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema ha ricordato anche la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sul ruolo di agente contabile che rivestono i concessionari degli apparecchi, nella Relazione sulle attività svolte nel 2019 presentata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. La Cassazione chiese al Casellario giudiziario di ricostruire il quadro normativo – italiano e comunitario – per capire se i concessionari delle slot fossero agenti contabili, e pertanto fossero soggetti al controllo della Corte dei Conti. Alla fine le Sezioni Unite stabilirono che il concessionario “riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica”. Irrilevante, a tal proposito, “la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest’ultimo”. Il presidente Buscema ha ricordato che “le SU hanno affermato che ‘I principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d’interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell’Unione le restrizioni del legislatore italiano all’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica”. Le restrizioni “sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l’ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d’azzardo illecito e, per l’altro, di salvaguardare l’interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all’autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell’attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica”. rg/AGIMEG