Cassazione, i totem sono illegittimi anche se non distribuiscono premi in denaro, ma punti e sconti

Sono illegittimi i totem che consentono di giocare online a poker o prodotti simili, anche se non distribuiscono premi in denaro, ma punti spendibili online. Lo afferma la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso intentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riportare in vita le sanzioni emesse nei confronti del titolare di un esercizio trentino. L’esercente aveva ottenuto in appello che le sanzioni venissero annullate, facendo leva sul fatto – appunto – che le macchine non erogavano vincite in denaro, ma attribuissero ai vincitori dei punti premio, per ottenere poi degli sconti. La Cassazione ricorda però che – secondo una giurisprudenza ormai consolidata – “è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto”. Inoltre, bisogna considerare anche il fatto che i totem consentivano di partecipare a giochi simili al poker, e la Suprema Corte sottolinea che le macchine che “riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del “poker”, sono vietate a norma del comma 7 bis dell’articolo 110 del TULPS”. Infine, non si può far leva sulle norme comunitarie per legittimare questo tipo di apparecchi “E’ irrilevante che la direttiva comunitaria n. 2000/31/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno”. lp/AGIMEG