La super-tassa da 500 milioni di euro a carico dei concessionari degli apparecchi, l’introduzione della tassazione sul margine per tutti i giochi, la revisione e l’inserimento di regole stringenti per i locali di gioco, i paletti alla comunicazione commerciale, le nuove linee guida nel rapporto con gli enti locali. Queste sono solo alcune delle norme contenute del decreto attuativo della delega fiscale, riferito al comparto giochi. Il decreto delegato – al quale si stanno apportando le ultime limature prima dell’approdo in Consiglio dei Ministri e del relativo iter parlamentare presso le commissioni competenti delle Camere – riscrive completamente la disciplina dei giochi pubblici italiani, rivedendo ambiti delicati come quello della tassazione (che, appunto, sarà sul margine: ossia il prelievo verrà applicato sulle somme che percepiranno effettivamente i concessionari, una volta pagate le vincite), degli aggi ai concessionari, della pubblicità ai giochi, e dell’accesso ai locali con slot e VLT, con tutti i divieti ad esse associati. Tutti temi cari alla politica e che nel corso degli anni hanno suscitato dibattiti, accuse e repliche in Parlamento.
PRELIEVO FISCALE ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE – Il decreto della delega fiscale attua e ribadisce quanto anche la legge di Stabilità 2015 aveva chiarito, per esempio imponendo la regolarizzazione fiscale dei CTD. E, in particolare sul prelievo erariale, il decreto chiarisce che è “comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi (…) avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’imposta è chiunque,in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse”.
SUPER-TASSA SUGLI APPARECCHI – L’ultima bozza del decreto delegato, inoltre, mantiene la richiesta dei 500 milioni annui ai concessionari delle slot, come stabilito dalla manovra finanziaria in vigore dal primo gennaio di quest’anno: “in considerazione della decorrenza dal 1° luglio 2015 delle disposizioni di cui all’articolo 37 (l’attuazione della nuova tassazione), è stabilita in 300 milioni di euro la riduzione, per l’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi”, dando per assodato che la prima rata da 200 milioni di euro – come Stabilità prevede – verrà pagata entro il mese di aprile 2015. La legge di Stabilità parlava chiaro: “i concessionari (…) versano altresi’ annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data
del 31 dicembre 2014”. Il decreto delegato, poi, ricorda ai concessionari che “nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite” essi “ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati”.
GAMING HALL E NUOVI STANDARD – Si interviene anche su una razionalizzazione degli esercizi che ospitano apparecchi da gioco con vincita in denaro. In particolare, il testo recita che “nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi (…) è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data”. Fuori dai casi appena citati, “l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi”. Una misura, questa, che implica ulteriori condizioni: “a tale fine, l’esercizio deve predisporre al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato”, e “l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde”. In alternativa alle limitazioni di accesso, “fermo in ogni caso il vincolo della non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello spazio possono essere attivati (…) esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera”.
WIN TAX – Non solo revisione delle tasse a carico degli operatori di settore,ma anche dei giocatori, però. Viene rivista, infatti, la cosiddetta win-tax: “sull’importo eccedente euro 500 delle vincite di valore superiore a tale somma”, “è dovuta una imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario, nella misura dell’otto per cento. L’imposta è prelevata all’atto del pagamento della vincita ed è versata all’Agenzia dal concessionario del gioco all’atto del primo versamento utile, successivo al prelievo, della quota di entrata tributaria da gioco ovvero della raccolta del gioco dovuta all’erario”.
PUBBLICITA’ – I paletti alla comunicazione commerciale sono stato oggetti di discussione nei giorni scorsi, perchè definiti dai più, non così restrittivi. La delega ribadisce che “la pubblicità è vietata: sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della televisione digitale terrestre e satellitare; nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori di età tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti anche se trasmessi fuori dalla suddetta fascia oraria protetta, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi”. Ma ci sono delle esclusioni, anche: “sono escluse dalle limitazioni (…) le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari.Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura”.
RISERVA STATALE SUI GIOCHI – Anche nell’ultima bozza si ribadisce il ruolo centrale dello Stato nella regolamentazione dei giochi. I Comuni, ad esempio, nell’adottare normative che limitino l’offerta di gioco, dovranno rispettare una serie di “principi di coordinamento nazionale”. Ad esempio non potranno adottare normative che “si risolvono in forme di sostanziale espulsione dal territorio comunale della locale articolazione della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro”; oppure le distanze minime dai luoghi sensibili, e le fasce orarie dovranno conformarsi “ai livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità della rete fisica statale di raccolta”. Le normative comunali dovranno essere poi sottoposte al vaglio della Conferenza Stato-Città entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, e successivamente con cadenza annuale, “al fine di impedire la non prevedibilità del quadro regolatorio in materia di gioco e di confidabili scelte imprenditoriali da parte dei concessionari e dei soggetti che operano nell’ambito delle relative reti fisiche”. Inoltre, si prevede che “nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza”, chiarisce la delega, “astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”. La disciplina dei giochi è riserva statale. im/AGIMEG