Decreto su testo unico dei servizi di media audiovisivi: “Sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco”

Arriva al Senato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

“Sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d’azzardo”, specifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

“La pubblicità televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicità televisiva e le televendite relative al gioco d’azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 del decretolegge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”, aggiunge.

“I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua”, continua. cdn/AGIMEG