Decreto Sostegni Ter, proseguono le audizioni in V Commissione Bilancio al Senato

“L’articolo 7 comma 1 interviene in materia di cassa integrazione prevedendo l’esclusione, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). Anche per quanto riguarda questa misura i settori di riferimento sono limitati e non riflettono l’interconnessione sussistente tra comparti prevedendo in tal modo una sperequazione che rischia di palesarsi in difficoltà di funzionamento della filiera HO.RE.CATURISMO sul breve-medio periodo. Infatti i settori interessati sono quelli del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie. Si chiede pertanto l’estensione di questa misura anche ai distributori di prodotti alimentari e di bevande per il canale HO.RE.CA”. E’ quanto si legge nella memoria di AGroDiPAB Associazione Grossisti della Distribuzione di Prodotti Alimentari e Bevande e RETE HO.RE.CA Rete di Impresa Distributori HO.RE.CA ITALIA riguardante l’audizione sul Decreto Sostegni Ter svolta nella V Commissione Bilancio al Senato.

“L’Articolo 7 (Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale) dispone che datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato al presente a iniziare dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa come previsto dal D.Lgs. 148/15, siano esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. In considerazione della particolare situazione emergenziale, è necessario prevedere la possibilità di sottoscrivere accordi di cassa integrazione con decorrenza retroattiva (dal 1° gennaio 2022) rispetto alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale. Alcune aziende, infatti, hanno atteso la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022-2024 per poter valutare il quadro aggiornato degli ammortizzatori sociali disponibili dal 1° gennaio 2022. La pubblicazione, avvenuta in data 30 dicembre 2021, non ha reso possibile, per molte aziende con ammortizzatori in scadenza al 31 dicembre 2021, richiedere l’attivazione di nuovi ammortizzatori a far data dal 1° gennaio 2022. Senza la previsione di una norma che consenta una decorrenza retroattiva, molte aziende si trovano impossibilitate ad attivare programmi di integrazione salariale, con potenziali impatti anche sull’occupazione, nonostante abbiano disponibilità residua in termini di durata (con riferimento ai limiti previsti dal D.Lgs. 148/2015). Sempre con riferimento alle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale che prevedono l’eliminazione del contributo addizionale, riteniamo necessario estendere il beneficio previsto, considerando che all’interno delle strutture turistiche individuate, nel suddetto allegato 1 al DL 4/2022, operano molteplici imprese in appalto per i servizi di pulizie e sanificazione, vigilanza, ecc. Infatti, la riduzione dell’attività delle aziende committenti che determina la loro necessità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale nel periodo 01.1.2022 – 31.03.2022, comporta una analoga riduzione/sospensione dell’attività delle imprese appaltatrici. Non si comprende quindi, ragionando in un’ottica di filiera, il motivo dell’esclusione di queste imprese dal beneficio concesso ai committenti, sottolineando che il riconoscimento della medesima misura a favore delle aziende appaltatrici consentirebbe loro un accesso agevolato ai trattamenti di integrazione salariale, con l’obiettivo di mantenere, al pari dei committenti con i quali condivide la medesima condizione di difficoltà, i livelli occupazionali in vista dell’auspicata ripresa, una volta terminata la fase emergenziale, ciò anche al fine di evitare una evidente discriminazione di trattamento. Sempre in considerazione della particolare situazione emergenziale, è necessario prevedere la possibilità di derogare (dal 1° gennaio 2022, data in cui è terminata la possibilità di avvalersi della CIGD “COVID”) a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, con riferimento all’impossibilità di richiedere una nuova autorizzazione di CIGS per crisi aziendale (lettera b)) prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Tale norma, infatti, trova giustificazione in un contesto precedente a quello pandemico. Alla luce dell’attuale situazione emergenziale, tale norma rischia di impedire a società in grave sofferenza economica di poter attivare gli ammortizzatori sociali disponibili (in termini di durata residua, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 148/2015) e necessari ad assicurare la continuità aziendale, esponendo i lavoratori, in difetto, a concreti rischi di licenziamenti (evitabili, in assenza del suddetto vincolo dei due terzi del periodo precedente, attivando percorsi di CIGS e sfruttando periodi residui già resi disponibili dal legislatore). Infine, con riferimento all’articolo 1, comma 197, della Legge 234 del 30 dicembre 2021, vorremmo richiedere l’urgente pubblicazione di una circolare ministeriale al fine di meglio definire l’applicazione del seguente enunciato: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Nello specifico, in considerazione della particolare situazione emergenziale e del crescente numero di lavoratori posti in programmi di cassa integrazione a zero ore, si rende necessario comprendere: – Come determinare le giornate di lavoro effettuate, specialmente con riguardo ai lavoratori che intraprendano attività autonoma; – Come il lavoratore (specialmente che intraprenda attività autonoma) possa sospendere il trattamento di integrazione salariale limitatamente alle singole giornate di lavoro effettuate”, aggiunge la CGIL.

Ricordiamo che il Decreto Sostegni Ter prevede che i datori di lavoro di diversi settori, tra cui sale giochi e bingo, che nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 sospendono o registrano una riduzione dell’attività lavorativa sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

cdn/AGIMEG