Bar, locali, discoteche dovranno individuare un “responsabile della sicurezza” che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un’adeguata illuminazione dell’area; definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del “Codice di condotta” dell’avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare “l’avventore modello”.
Arriva, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 21 gennaio 2025 del Ministero dell’Interno riguardante l'”Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.
“Si tratta di una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti”, precisa il testo.
“Procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. (…) non potranno essere esonerate le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti, nonche’ gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire scommesse e altri giochi leciti”, aggiunge il testo.
“Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. Le intese dovranno richiamare l’attenzione sulla necessita’ che gli esercenti osservino i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed esercitino la necessaria vigilanza onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Inoltre, dovra’ sottolinearsi l’assoluta necessita’ che i gestori dei locali osservino gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identita’ e che vengano osservate le previsioni di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Tale disposizione prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di eta’ l’accesso al gioco siano rimossi dall’esercizio”, si legge ancora.
“Le linee guida per prevenire problemi di sicurezza nei locali pubblici forniscono indirizzi per la stipula di accordi in sede territoriale cui è possibile aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza quindi nuovi costi per gli operatori”, ha precisato il Viminale. L’obiettivo è “innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze” dei locali, valorizzando “i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità”. cdn/AGIMEG