Decreto Fiscale: “Oneri per 100 milioni di euro per l’anno 2021 da raccolta giochi per le Province di Trento e Bolzano”

“Il comma 7, in attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabilisce che la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021”. E’ quanto si legge in riferimento all’articolo 16 (Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale) riguardo al disegno di legge “Conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicato al Senato. “La RT descrive i commi 1 e 2 mentre relativamente al comma 3 afferma che la disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria. La RT afferma poi che le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziate per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con riferimento al comma 7 la RT evidenzia che la norma comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021. In merito al comma 8 la RT ne sottolinea la natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l’attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati. Con riguardo al comma 9 la RT afferma che la disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021. In merito al comma 10 la RT evidenzia che la norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all’annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell’importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. La RT specifica che per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022. Infine la RT si limita a descrivere il comma 11. Al riguardo, si osserva che tutte le autorizzazioni di spesa recate dal presente articolo si configurano come tetti di spesa e pertanto, non si hanno osservazioni da formulare, ad eccezione del comma 5 laddove si dispone che il contributo riconosciuto alla regione Friuli Venezia Giulia possa essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l’anno 2021. Sul punto, al fine di evitare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la compensazione in esame determini da una parte la mancata corresponsione del contributo in esame alla regione e dall’altra una corrispondente riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte della regione. In relazione agli effetti sui saldi, si osserva che le spese di cui ai commi 1,2,3,9 sono in conto capitale ma se ne prevede l’immediata spendibilità negli ultimi mesi dell’anno 2021, non essendo registrati effetti sul 2022. Andrebbe quindi chiesta conferma di tale rapido grado di realizzazione di spese per investimenti che normalmente fanno registrare effetti più graduali e rallentati sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Si osserva inoltre che per la spesa di cui al comma 10, la RT ipotizza il pagamento il 1° gennaio 2022, quindi andrebbe registrata sul 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento”, ha concluso. cdn/AGIMEG