Decreto Fiscale, emendamento su payout awp al 65% dichiarato inammissibile. Ecco tutti gli emendamenti che verranno votati

Ecco tutti gli emendamenti presentati al Decreto Fiscale. Questa mattina il presidente della Commissione Finanze, Carla Ruocco, ha dichiarato inammissibile l’emendamento D’Attis (FI) sul payout delle awp al 65%. Di seguito tutti gli emendamenti che verranno esaminati e votati:

Art. 24

“Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento”.

(Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri)

24.1

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.

Conseguentemente, all’articolo 27, comma 3, lettera c), numero 3), sostituire le parole: lettere a), c)-bis) e c-ter) con le conseguenti: lettera c-bis), con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. (Zanichelli)

24.2

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis ““All’articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga” sono aggiunte, infine, le seguenti: “ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli”. (D’Attis)

24.3

 

Articolo 25.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2020”. (Bellucci)

25.1

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”. Conseguentemente. all’articolo 26, al comma 1. primo periodo, sostituire le parole: “9 per cento” con le seguenti “10 per cento”.

(Zanichelli, Migliorino)

25.4

 

Dopo il Comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L’onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6; lettera a) e b), è a carico dei concessionari.

(Zanichelli, Migliorino, Baroni, Silvestri, Lombardo)

25.5

 

Art. 26

Art. 26 – Revisione aggi ed aliquote 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 22 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 31 dicembre 2019.

  1. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022.
  2. Il compenso dei ricevitori per la raccolta del gioco del lotto e del 10elotto è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022.

(Lotti)

26.1

 

1-bis. Il 10 percento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze

(Bellucci, Osnato Bignami)

26.4

 

 

Art. 27

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

  1. a) al n. 1), dopo la parola: “produttori” inserire le seguenti: “degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;

Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2) alla lettera c):

  1. a) al n. 1), dopo la parola “produttori” inserire le seguenti “degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. b) al n. 2), dopo la parola “proprietari” inserire le seguenti “degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. (Perantoni)

27.1

 

Al comma 3, lettera h) eleminare le seguenti parole: a quota fissa e;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numeri a quota fissa;

al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste.

(Vitiello, Ungaro)

27.2

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

  1. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Mopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso”.

(Benigni, Sorte, Gagliardi)

27.3

 

“Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n.266 del 2005 e dell’articolo 1, comma 82, della legge n.220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

(Gemmato, Osnato, Bignami)

27.5

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

(Moretto, Del Barba, Ungaro)

27.6

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 266 del 2005, come sostituiti dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 2 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.

(D’Attis)

27.7

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

(D’Attis)

27.8

 

Art. 29

Dopo l’articolo 29 aggiungere il seguente: Art. 29 bis

(Posti dirigenziali presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli)

  1. Ai fini dell’efficace attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge di conversione e della sollecita copertura delle vacanze di organico dei dirigenti, l’Agenzia delle dogane e monopoli provvede:
  2. a) ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali per le quali, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono pendenti giudizi, risultano bandite da più di sette anni e non sono ancora state approvate definitivamente le graduatorie finali;
  3. b) Ad indire un concorso pubblico per un corrispondente numero di posti, secondo i requisiti di accesso e le modalità selettive previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n78, da concludersi con approvazione della relativa graduatoria concorsuale entro il 31 dicembre 2020.
  4. Il concorso di cui al comma 1 è avviato con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all’art 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi.
  5. Al personale dipendente delle Agenzie fiscali, nella procedura concorsuale di cui al comma 1, è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
  6. E’ autorizzata l’assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

(Martinciglio, Trano)

29.01

 

 

Art. 29-bis. (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)

 

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comu i con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2009 n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle descritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e della sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico, o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatte salve leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.

(Silvestri, Baroni, D’Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano)

29.02

lp/AGIMEG