Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge del 9 ottobre 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Nel testo è presente anche la norma che mitiga gli effetti negativi del derisking, la tendenza di banche e istituti di credito di rifiutare nuovi rapporti contrattuali o di recedere unilateralmente da quelli in essere con determinate categorie.
Nello specifico si legge nella norma: “Nel capo II, dopo l’articolo 12 sono aggiunti i seguenti: «Art. 12-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”; b) all’articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: “sono adeguate al rischio rilevato” sono inserite le seguenti: “e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d)”. cdn/AGIMEG