Il Servizio Bilancio del Senato ha esaminato anche il comma 102 del Ddl Stabilità, così come modificato alla Camera, quello che dispone che, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. “Una quota delle risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l’Osservatorio, è trasferito al Ministero della salute”. “Con decreto interministeriale è rideterminata la composizione dell’Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla relativa ripartizione si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti a regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA”. La Relazione Tecnica, “riferita al testo iniziale, modificato dalla Camera dei deputati, asserisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Infatti, non sono ascritti effetti alla disposizione. Al riguardo – spiegano i tecnici- atteso che le disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione, configurata come obbligatoria, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN senza incrementare le risorse ad esso destinate- spiega la Nota di Lettura – andrebbe assicurata la compatibilità di tale finalità aggiuntiva con l’equilibrio finanziario complessivo del Sistema Sanitario Nazionale”. im/AGIMEG