“La Relazione Tecnica associa ai commi dedicati al settore del gioco pubblico, complessivamente, un maggior gettito pari a 900 milioni di ero in ragione di anno, senza considerare gli importi che potranno essere acquisiti in seguito all’applicazione delle sanzioni previste”. E’ quanto si legge nella nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato, in riferimento al ddl Stabilità 2015, licenziato dalla Camera e approdato il 1° dicembre a Palazzo Madama. Come specifica il Servizio Bilancio, però, “al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata”, pertanto “le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti, del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati”. In riferimento ai commi sui giochi, il Servizio Bilancio pone alcuni dubbi e specifica che “appaiono necessari chiarimenti”. Con riferimento alla rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale, la Relazione Tecnica ricorda “che gli stessi esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, trovandosi peraltro in posizione di vantaggio: infatti non versano imposte all’erario sulla loro raccolta, non sopportano oneri di concessione, possono offrire ai giocatori – in quanto svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato e offrono la possibilità di effettuate giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale. Si precisa poi che la norma in esame intende estendere a detti soggetti una serie di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse). In particolare, la Relazione Tecnica provvede a stimare gli effetti finanziari di questo comma, ovvero la possibile entità dell’imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato. Partendo dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta. La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell’imponibile forfetario) viene considerata pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si ottiene una ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 7.000 punti non autorizzati (prudenzialmente stimati), dà una base imponibile complessiva pari a 8,4 miliardi di euro. Applicando a tale base l’aliquota prevista dalla norma (8%) si ottiene un potenziale gettito pari a circa 672 milioni di euro; esso viene, ridotto, per ragioni di cautela, ad un importo di 600 milioni di euro”. A tale riguardo,il servizio Bilancio specifica: “non è chiaro in quale misura la RT faccia affidamento sull’adesione spontanea di un considerevole insieme di soggetti (circa 7.000) che attualmente esercitano l’offerta di gioco senza disporre di una concessione statale. Appare comunque quanto meno improbabile che si verifichi una piena adesione già dal primo esercizio. Non considera poi possibili variazioni in diminuzione della platea dei soggetti interessati nel tempo. La previsione del gettito atteso appare dunque eccessivamente ottimistica, soprattutto con riferimento al primo anno di vigenza della norma, e non calibrata rispetto ad un ragionevole assestamento del tempo. Il maggior gettito di 600 milioni annui derivante dal recupero a tassazione di un grande numero di soggetti che oggi ne sono di fatto esenti sembra rappresentare un traguardo ottimale al quale tendere a regime, piuttosto che un ammontare di gettito sul quale poter fare affidamento a partire dal primo esercizio di vigenza della disposizione in esame”. im/AGIMEG