Parere favorevole dell’XI Commissione, Lavoro e previdenza sociale, al Senato alla “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita` del Ministero per i beni e le attivita` culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”. Parere non ostativo con osservazioni della Sottocommissione per i pareri in I Commissione, Affari costituzionali e parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo ad alcuni emendamenti. Rinviato invece l’esame in VII Commissione, Istruzione pubblica e beni culturali. Nel testo è prevista, per finanziare attività di competenza del Ministero, anche una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto. “L’articolo 2 è volto a rendere disponibili risorse aggiuntive per assicurare nell’immediato lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali. (…) Il comma 2 incrementa la disponibilità delle risorse destinate alle finalità dell’articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, la quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, che si traduce in un incremento patrimoniale dello stesso. L’incremento, pari a euro 19.400.000 annui, è disposto per il 2019 e il 2020 ed è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali, con conseguente accrescimento del valore degli stessi”.
E’ stato presentato dai senatori FI-BP Testor, Giro, Moles, Papatheu un emendamento all’articolo 1 che chiede di finanziare il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali con il 30 per cento delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. “Dopo l’articolo, inserire il seguente:«Art. 1-bis. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. 2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando: a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento; b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell’ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all’articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 5, comma 3»”, recita l’emendamento. cdn/AGIMEG