È stata trasmessa alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato la sentenza n. 20/2026 della Corte costituzionale, depositata il 24 febbraio 2026, che interviene sulla disciplina del cosiddetto “DASPO antirissa”.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017 nella parte in cui non prevede, per il “DASPO antirissa” esteso all’intero territorio provinciale, l’applicazione delle garanzie di convalida giudiziaria già stabilite dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
Secondo la Corte Costituzionale, la misura che vieta l’accesso a tutti i pubblici esercizi della provincia, per ampiezza, durata e conseguenze sanzionatorie in caso di violazione, incide sulla libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione e necessita quindi del controllo dell’autorità giudiziaria.

È stata invece dichiarata non fondata la questione relativa al comma 1 della stessa norma. Questa riguarda il divieto limitato a locali specificamente individuati.
La trasmissione alle Commissioni competenti apre ora la fase di valutazione parlamentare per gli eventuali interventi di adeguamento normativo. sb/AGIMEG

