Un operatore di scommesse austriaco ha presentato un ricorso in Cassazione per contestare la sentenza della Commissione Tributaria del Lazio che ha ritenuto legittima la richiesta di pagamento dell’imposta unica per l’anno 2009 nei confronti del bookmaker.
I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che è esclusa “qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società nello Stato membro interessato”.
La Cassazione aggiunge che “per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale”.
Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso dell’operatore di scommesse e conferma quanto stabilito dalla Commissione Tributaria del Lazio. ac/AGIMEG