Covid, ecco le Faq del Governo sulla zona gialla. Rimane valido accesso con Green Pass per consumazioni al tavolo al chiuso, musei, cinema, sale giochi, scommesse, bingo e casinò

Con il passaggio della Sicilia in zona gialla, arrivano le faq del governo per chiarire i dubbi sulle restrizioni in vigore nella zona. Tra le misure in vigore: mascherine obbligatorie anche all’aperto, minore capienza per spettacoli all’aperto e stadi, nessun limite agli spostamenti e nessuna chiusura di negozi o attività, utilizzo del green pass come in zona bianca. Ecco alcune delle faq:

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto 2021 è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e. sagre e fiere, convegni e congressi;
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i. concorsi pubblici.

Dal 1° settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde COVID-19.
Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
– ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
– ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
– ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?
Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

In questa zona quando e dove si deve indossare la mascherina?
In zona gialla, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all’aperto.
L’obbligo non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

cdn/AGIMEG