Il TAR Calabria ha respinto il ricorso proposto da un titolare di centro scommesse contro il decreto con cui il Questore di Cosenza aveva revocato la licenza, rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.L. 223/2006, nonché l’autorizzazione per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali ex art. 110 TULPS.
Il ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere, denunciando un’istruttoria carente, il travisamento dei fatti e lo sviamento di potere, sostenendo che non vi fossero elementi tali da giustificare un giudizio negativo sulla sua affidabilità soggettiva. La Questura, costituitasi in giudizio, ha invece rivendicato l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in una materia connotata da particolare delicatezza sul piano dell’ordine pubblico.

Il Tribunale, richiamando anche le valutazioni già espresse in sede cautelare (quando la domanda di sospensione era stata respinta), ha rilevato come il provvedimento del Questore sia fondato su una pluralità di elementi fattuali: da un lato l’assidua frequentazione da parte del ricorrente di un soggetto condannato nel 2011 per favoreggiamento personale in favore di un esponente della criminalità organizzata, dall’altro il controllo del novembre 2018, quando il titolare del centro è stato trovato in auto con una persona gravata da precedenti per rapina.
Secondo il TAR, questi elementi compongono un quadro complessivo di “non piena affidabilità” ai fini del mantenimento di licenze che consentono attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni criminali. Il ricorrente non ha fornito chiarimenti specifici sul secondo episodio né ha depositato memorie o documenti idonei a mutare l’originario giudizio negativo. Le deduzioni sulla concessione delle attenuanti al soggetto condannato e sul presunto superamento, in seguito, dei legami personali ritenuti pericolosi non sono state giudicate decisive.
Il Tribunale ha sottolineato come, nel settore del gioco e delle scommesse, l’esigenza di prevenire qualsiasi “frequentazione equivoca” giustifichi un approccio particolarmente prudente da parte dell’amministrazione, senza che ciò comporti una compressione eccessiva della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, considerata la possibilità per l’interessato di operare in altri ambiti. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto. sm/AGIMEG

