Home Attualità Corte UE: respinto ricorso Olanda e annullato via libera a proroga licenze scommesse sportive e ippiche, lotterie e casinò. Il caso torna alla Commissione UE

Corte UE: respinto ricorso Olanda e annullato via libera a proroga licenze scommesse sportive e ippiche, lotterie e casinò. Il caso torna alla Commissione UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso dell’Olanda e, così facendo, ha confermato l’annullamento del via libera che la Commissione europea aveva dato nel 2020 alla proroga, senza gara, di varie licenze di gioco nel Paese. La decisione si basa su un concetto: quando una misura statale convoglia proventi verso soggetti specifici, l’Unione non può fermarsi all’apparenza e deve verificare anche l’eventuale vantaggio indiretto che quella misura genera.

Nel 2014 l’autorità olandese aveva prorogato in esclusiva alcune licenze – scommesse sportive e ippiche, lotterie, casinò – senza una procedura competitiva e senza chiedere un corrispettivo determinato dal mercato. EGBA, l’associazione che riunisce diversi operatori europei online, nel 2016 presentò un reclamo sostenendo che quella scelta configurasse un aiuto di Stato. Quattro anni dopo, la Commissione decise di non aprire l’indagine formale: secondo Bruxelles, i concessionari non godevano di un vantaggio economico perché la normativa imponeva loro di riversare i proventi (al netto dei premi e dei costi ritenuti “ragionevoli”) a enti di interesse generale individuati nelle licenze.

Nel 2023 il Tribunale UE ha rovesciato quella posizione, rilevando che la Commissione non aveva neppure preso in considerazione l’ipotesi che la misura potesse produrre un vantaggio indiretto proprio a favore di quei beneficiari finali dei flussi. Oggi la Corte di giustizia sigilla quell’impostazione: l’analisi non può restringersi alla posizione dei titolari delle licenze, ma deve abbracciare l’intero meccanismo in cui la proroga è incastonata.

Adesso la palla torna alla Commissione, che dovrà riaprire il dossier o, quantomeno, riesaminarlo colmando le lacune evidenziate dai giudici. Non significa che l’aiuto esista o che sia incompatibile, ma che non si può escluderlo senza aver studiato la possibile agevolazione a favore degli enti beneficiari. In secondo luogo, il verdetto guarda ai regolatori nazionali che usano modelli concessori misti, nei quali la proroga senza gara convive con obblighi di destinazione dei proventi: gare trasparenti, corrispettivi allineati al mercato, definizione stringente dei “costi ragionevoli” e un’analisi precisa sulla natura economica delle attività svolte dai beneficiari diventano aspetti indispensabili. sm/AGIMEG

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