Corte d’Appello di Potenza: “Compito società installatrice verificare tipo di utilizzo degli apparecchi da gioco ed accertare se fruitore sia dotato di autorizzazioni”

La Corte d’Appello di Potenza ha accolto un ricorso presentato contro una sentenza del Giudice del Tribunale di Potenza con la quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.000,00, oltre accessori, per violazione dellart. 110, co. 9, lettera F bis del TULPS e compensava le spese di lite nei confronti di un gestore di apparecchi da gioco.

Al termine di una verifica ispettiva avvenuta nel 2016, era stato accertato che all’interno di una Rivendita veniva “svolta attività di accettazione di scommesse sportive in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 88 TULPS, così integrandosi gli estremi per l’applicazione nei confronti di quest’ultima della sanzione amministrativa comminata, ha ritenuto di escludere ogni profilo di responsabilità in capo alla società installatrice. A parere del giudice di primo grado, infatti, quest’ultima, nell’anno 2013, si era limitata all’installazione dei predetti apparecchi da intrattenimento, leciti ed autorizzati ex art. 86, per come risultava dal contratto del 13.05.2013. In altri termini, secondo il primo giudice, posto che alla data dell’installazione delle tre macchinette, l’attività commerciale esercitata dalla titolare della tabaccheria risultava svolgersi in conformità alle norme di legge, non si poteva ritenere colpevole la società installatrice, non essendo quest’ultima tenuta a verificare il corretto utilizzo delle macchinette ed a vigilare sulla lecita destina zione dei locali da parte del suo titolare”, si legge nella sentenza.

La Corte d’Appello ha invece confermato la sanzione. L’attività aveva stipulato un contratto con un bookmaker: “La motivazione resa dal primo giudice rispetto alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo non convince. Ed infatti, posto che per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa e l’errore sulla liceità della condotta collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile e che, a tal fine, è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione idoneo ad integrare i n lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla convinzione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore non sia suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza, ritiene questa corte che gli elementi messi in luce dall’appellante, non adeguatamente confutati dall’appellata, siano idonei a lasciar ritenere l’assenza della buona fede in capo a quest’ultima. Ed infatti, per come è stata strutturata la contestazione amministrativa anche nei confronti della società installatrice, era onere di quest’ultima, nel momento in cui ha proceduto all’installazione degli apparecchi da intrattenimento presso l’esercizio commercia le verificare, con l’adeguata diligenza, il tipo di utilizzo cui i predetti sarebbero stati destinati ed accertare che il fruitore fosse dotato delle eventuali autorizzazioni ovvero, per quel che rileva in questa sede, dell’autorizzazione amministrativa prevista dall’art. 88 del TULPS. La sussistenza di un contratto stipulato in data 8.03.2013 tra il bookmaker e la rivendita tabacchi, di cui viene dato atto nel verbale di contestazione, contratto avente ad oggetto la regolamentazione del gioco di azzardo ed evidentemente antecedente rispetto a quello concluso dalla predetta rivendita con la società, datato 13.05.2013, era una circostanza fattuale che doveva essere appurata da quest’ultima ai fini di poter escludere la ricorrenza della colpa in capo alla predetta. Né la stessa ha allegato, prima ancora che provato, circostanze idonee a ritenersi verificato un errore sulla liceità della condotta collegato alla buona fede, rilevante in termini di esclusione della responsabilità amministrativa in quanto inevitabile, non essendo stato rintracciato alcun elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad integrare in quest’ultimo la convinzione della suddetta liceità, quale poteva essere, ad esempio, un occultamento doloso della statuizione contrattuale sopra accennata da parte del titolare dell’esercizio commerciale presso il quale era avvenuta l’installazione di cui si tratta”, si legge. cdn/AGIMEG