DL Imprese, circolare ABI: “Finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese colpite da epidemia, livelli occupazionali vanno gestiti attraverso accordi sindacali”

“Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario ndr) concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA)”. E’ quanto informa una circolare dell’ABI ai propri associati, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, “possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, l’impresa beneficiaria, alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria; alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea; l’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno: per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. “La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile”. Sono coperti dalla garanzia SACE “i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi: 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio”. La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell’entrata in vigore di questo decreto legge. Il finanziamento coperto dalla garanzia “deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa”.
La percentuale massima di garanzia “è pari al 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; all’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; al 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo”. E’ prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE. “Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione”.
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Inoltre la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. Infine, “qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia”. Ecco la circolare ABI integrale. lp/AGIMEG