Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza pubblicata a fine luglio 2022, ha statuito la piena legalità dell’attività di raccolta delle scommesse dei centri Stanleybet, difesi dall’avv. Daniela Agnello.
La vicenda – riporta una nota dello studio legale Agnello – riguarda il titolare di una rivendita di generi di monopolio che a seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza subiva la revoca della concessione da parte di ADM.
In particolare, l’amministrazione contestava che l’attività di raccolta di scommesse in favore della società Stanleybet ledeva il rapporto fiduciario che deve configurarsi in tema di concessioni e autorizzazioni dello Stato.
ADM riteneva l’attività di Stanley illegale e si costituiva in giudizio per far valere la legittimità del proprio operato.
L’avv. Agnello ha sostenuto che i giudici nazionali di merito e di legittimità hanno ribadito la costante giurisprudenza in materia di giochi e scommesse in favore dell’operatore Stanleybet, richiamando le plurime sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno acclarato che non si possono applicare sanzioni ai titolari dei centri contrattualmente legati all’operatore Stanleybet ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’avv. Agnello e ha statuito che “…la revoca della rivendita di generi di monopolio è stata motivata in ragione dello ‘svolgimento dell’attività illegale di scommesse sportive’ mentre l’evoluzione giurisprudenziale degli anni successivi ha chiarito che quell’attività di raccolta di scommesse illegale non era”.
Il Supremo Collegio Amministrativo – sottolinea la nota – ha chiarito che il provvedimento era privo della necessaria base giuridica.
Il Collegio ha citato la precedente sentenza del Consiglio di Stato che riconosce l’illegittima esclusione della Stanleybet dalle gare italiane e riporta stralci della sentenza laddove si riconosce che “la Corte ha quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria” e la posizione della Stanleybet si pone quale “eccezione alla regola”.
L’attività dei Centri Trasmissione Dati costituisce, infatti, la legittima modalità attraverso cui Stanleybet esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute ai cittadini e alle imprese dagli artt. 49 e 56 del Trattato FUE così come interpretati nelle sentenze Gambelli del 06.11.2003, causa C-243/01, Placanica del 06.03.2007, cause riunite C-338/04, C-339/04 e C-360/04, Costa e Cifone del 16.02.2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 e Laezza del 28.01.2016 nella causa C-375/14.
Tale attività rappresenta l’unica possibilità, di fatto e di diritto, per operare all’interno del mercato italiano, poiché a Stanleybet – non per sua colpa, bensì a causa delle discriminazioni poste in essere in proprio danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie – è stato reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse.
Ne consegue, così come sostiene la giurisprudenza amministrativa, che nel nostro Paese accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione operano soggetti, quali la società Stanleybet, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione. Tale attività viene equiparata ai soggetti concessionari e viene riconosciuta in sede giurisdizionale lecita e legittima, con applicazione degli stessi diritti e delle medesime prerogative.
Il Consiglio di Stato – conclude la nota – ha quindi annullato il provvedimento di revoca della concessione e ha ordinato all’amministrazione di dare immediata esecuzione alla sentenza. ff/AGIMEG