Consiglio di Stato conferma la revoca della licenza del lotto per ritardi sui versamenti dei proventi

La titolare di una ricevitoria del Lotto si è appellata al Consiglio di Stato per modificare la sentenza del Tar del Lazio, che aveva provveduto a confermare la validità dell’atto di revoca di concessione eseguito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che: “Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c. La concessione è revocata altresì quando, fuori dalla precedente ipotesi, risulti, dall’esame dei rendiconti settimanali, che per tre volte nel corso del biennio è stato ritardato il versamento dei proventi del gioco e il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente. Pertanto, come già esposto, il provvedimento di revoca è stato adottato visto il contratto per la disciplina del rapporto di concessione e, particolarmente, l’art. 2, che prevede espressamente la revoca della concessione quando risulti il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato tale pagamento.” Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio, sostenendo che il mancato versamento dei proventi del gioco del Lotto legittimi la revoca della concessione. ac/AGIMEG