Una società di gioco ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contestando il provvedimento con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di una sala scommesse del Comune di Castelfranco Emilia con possibilità di delocalizzarla entro sei mesi dal ricevimento della nota stessa.
I giudici hanno stabilito che “ad un esame proprio della sede cautelare, il ricorso non risulta assistito dai richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della misura cautelare”. “In particolare – sottolineano -, che per poter fruire della proroga risulta necessario reperire un nuovo locale e che, al riguardo, nessuna concreta attività è stata documentata dall’appellante per la fattiva ricerca di esso“.
Inoltre, il CdS evidenzia che “da quanto emerso nel corso del giudizio, nel comune di Castelfranco Emilia sono presenti altri due esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS posti a una distanza superiore a 500 metri da luoghi sensibili“.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza della società e confermato la validità dei provvedimenti messi in atto. ac/AGIMEG