Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge della Regione Siciliana n. 18 del 21 luglio 2021, nella parte in cui stabilisce cosa si debba considerare una nuova istallazione per applicare il distanziometro. La legge modifica l’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 (appunto le “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”) e stabilisce che “la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto»
Nel ricorso appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dei Ministri si scaglia contro l’ultima previsione della norma, la parte in cui si afferma appunto che “Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”. In sostanza, il Governo sostiene che la Regione Sicilia con questa definizione abbia introdotto “l’istituto del subingresso nelle licenze di pubblica sicurezza”. E sottolinea che invece la licenza di pubblica sicurezza è personale, e non può essere ceduta da un soggetto all’altro se non in casi eccezionali. ” L’eventuale subentrante in una attività sottoposta a licenza ex artt. 86 e 88 TULPS avrà la facoltà di acquisire l’azienda e/o gli ulteriori titoli abilitativi previsti dalla legge per l’esercizio del gioco pubblico, ma non avrà titolo per avviare immediatamente l’attività” spiega nel ricorso. Oltretutto, con questa norma, la Regione Sicilia “viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione”. lp/AGIMEG