Consiglio di Stato: “Verificare conformità della Legge regionale sul gioco della Toscana con principi costituzionali e comunitari”

Il titolare di un’attività di giochi ha presentato un’istanza cautelare al Consiglio di Stato per chiedere la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Pistoia, del 10 ottobre 2022, concernente il diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPS per svolgere attività di raccolta scommesse.

Il Tribunale ha ricordato che “l’istanza è stata negata con il provvedimento censurato in primo grado, sul presupposto che si tratterrebbe di una “nuova apertura” del punto di raccolta scommesse, ai sensi dell’art. 4 comma 5, lett. a) della legge regionale Toscana n. 4/2018″.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la “precedente concessionaria per cui l’appellante aveva raccolto le scommesse, in data 22 aprile 2022 ha esercitato nei confronti di quest’ultimo il recesso dal contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici sportivi”. Quindi, sono “controversi i profili: i) della piena riconducibilità della fattispecie di “recesso” tra le ipotesi “tassative” prefigurate dalla legge; ii) della coerenza della soluzione prospettata dal TAR rispetto alla ratio legis intesa a contemperare la pianificazione dei nuovi punti di raccolta scommesse con la salvaguardia dei punti esistenti; iii) in ultima analisi, della conformità della legge regionale ai parametri costituzionali e ai principi comunitari rilevanti in materia“.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita calendarizzazione dell’udienza pubblica di discussione. ac/AGIMEG