Consiglio di Stato su sanatoria scommesse: “Inammissibile ricorso per revocazione”. Avv. Agnello: “Contrasto tra sezioni del Consiglio di Stato sulla discriminazione e la questione amministrava rimane irrisolta”

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da Stanleybet, che aveva chiesto di annullare una precedente sentenza dello stesso Consiglio (n. 1498/2024) riguardante una vecchia vertenza fiscale con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La società contestava una decisione del Consiglio di Stato che, nel 2024, aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di ADM del 2015, ritenendolo inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere. Secondo i giudici, infatti, gli atti impugnati non producevano effetti lesivi diretti nei confronti della società ricorrente.

Nel nuovo giudizio, Stanleybet ha tentato di far valere un presunto errore di fatto nella precedente sentenza, sostenendo che i giudici avessero travisato il ruolo e lo status giuridico della società nel mercato italiano del gioco legale, già riconosciuto da diverse sentenze della Corte di Giustizia UE. Secondo Stanleybet, tale errore avrebbe portato a un’ingiusta equiparazione con gli operatori irregolari.

Tuttavia, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza, escludendo che vi fosse un errore revocatorio. I giudici hanno chiarito che il presunto errore sollevato da Stanleybet riguardava una valutazione giuridica e non un fatto oggettivo, come richiesto per la revocazione secondo l’art. 395, n. 4 del codice di procedura civile. Inoltre, il Consiglio ha sottolineato che tutte le sentenze europee richiamate erano già state esaminate nel merito e considerate non rilevanti ai fini della decisione impugnata.

Abbiamo interpellato l’avv. Daniela Agnello che ha difeso Stanleybet nel procedimento amministrativo.

Avv. Agnello perché il Consiglio di Stato è tornato a parlare di sanatoria a distanza di nove anni dalla regolarizzazione fiscale?

La società Stanleybet si è trovata in una situazione paradossale. Aveva tre sentenze del Consiglio di Stato che avevano quale presupposto di fatto e di diritto la discriminazione subita nell’accesso al sistema concessorio italiano. Tre sentenze che riportano testualmente “Stanley è soggetto sanato dalla giurisprudenza UE, un’eccezione alla regola”.

Addirittura nella prima sentenza la Stanley non era parte processuale del giudizio e i supremi giudici amministrativi hanno evidenziato la posizione della società maltese come un unicum nel panorama concessorio.

Poi, è stata emessa la sentenza sulla sanatoria fiscale e la società è stata indicata con presupposti fattuali opposti rispetto alla giurisprudenza precedente. La società secondo i nuovi giudici non risultava discriminata anzi si è arrivato a sostenere che non aveva partecipato volontariamente alla procedura di sanatoria.

Quindi, quelli che erano i presupposti delle tre sentenze vengono tralasciati e fronteggiati dall’opposta tesi.

Abbiamo presentato richiesta di revocazione della sentenza per evidenziare le discrasie esistenti che destabilizzano il sistema. Il Consiglio di Stato ha preso atto delle opposte tesi giurisprudenziali e ha dichiarato la Sentenza non revocabile.

Il Collegio con la pronunzia di inammissibilità ha evidenziato che l’istituto della revocazione è ammesso solo in presenza di un errore di fatto evidente, una svista materiale del giudice, e non può richiedere una interpretazione o una valutazione giuridica ulteriore. La questione amministrativa rimane quindi irrisolta.

Auspico un intervento legislativo nel settore del gioco fisico che attende da nove anni una gara che possa garantire un sistema tutelato e rispettoso dei principi comunitari e costituzionali. lp/AGIMEG