Home Attualità Consiglio di Stato: “Residenza per giovani madri e minori è luogo sensibile ed è soggetto quindi a distanziometro”. Negata installazione VLT a sala giochi

Consiglio di Stato: “Residenza per giovani madri e minori è luogo sensibile ed è soggetto quindi a distanziometro”. Negata installazione VLT a sala giochi

Il Consiglio di Stato ha inquadrato le residenze per giovani madri e per ragazzi come “luogo sensibile“. Lo ha fatto all’interno della sentenza non definitiva 5962/2025 con la quale ha negato l’installazione di VLT all’interno di una sala giochi, la cui società d’appartenenza è ricorsa al secondo grado della giustizia amministrativa dopo aver ricevuto il diniego e la chiusura dell’attività al termine del primo processo.

Si legge nel provvedimento: “Risulta condivisibile l’accertamento del primo giudice che rappresenti, a tutti gli effetti, una residenza assistita per giovani madri necessitanti di un accompagnamento alla genitorialità nonché per minorenni affetti da problematiche, segnalati e assegnati dai servizi sociali.

Dalle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione appariva quindi in modo chiaro come la struttura ostativa sia ascrivibile non solo alla categoria delle “cooperative sociali nelle quali vengono accolte persone affette da patologie psichiatriche”, ma anche alla più ampia nozione di “istituti frequentati principalmente dai giovani” prevista dal comma 1 dell’articolo 5 bis della L.P. 13/1992. Ciò rende destituita di fondamento la censura che una qualsiasi situazione abitativa con potenziali soggetti rientranti potesse integrare una struttura sensibile di cui alla normativa di tutela, essendo stato ampiamente documentato ed approfondito che invece si tratta di una struttura dedicata”.

Nel ricorso erano stati inseriti anche altri motivi, quali: illegittimità della delibera provinciale n. 505/2018 che avrebbe introdotto nuove categorie di luoghi sensibili; effetto espulsivo della norma (il 99% del territorio del Comune di Marlengo sarebbe indisponibile per sale da gioco); errore tecnico del distanziometro e profili di illegittimità costituzionale ed europea.

In merito al secondo motivo (effetto espulsivo), il Consiglio ha disposto una verificazione tecnica, incaricando il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Padova per accertare se effettivamente l’applicazione della norma riduca al minimo o annulli la possibilità di insediare sale da gioco nel territorio del Comune di Marlengo e dei Comuni limitrofi entro 5 km. sm/AGIMEG

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