Alcuni gestori di attività di gioco hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato per impugnare l’ordinanza del Sindaco di Roma che ha come oggetto la “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto il ricorso infondato poiché “in primo luogo non vi era incompetenza del Sindaco nell’esercizio del potere in questione, visto il combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del T.U.E.L e del l’art. 12 del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, con la previsione che tale autorità coordini e riorganizzi gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” e aggiungono “le misure adottate dall’ordinanza, tese a restringere il funzionamento degli apparecchi di gioco a determinate fasce orarie erano pienamente rispettose del principio di proporzionalità, in connessione con le finalità dalla stessa ordinanza contemplate, laddove si indicava quella di prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo” anche nell’ottica di “contrastare l’insorgere di abitudini collegate alla possibilità di utilizzo degli apparecchi stessi da parte degli studenti, con particolare riferimento agli orari di uscita dalle scuole e con l’intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizio, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari”. Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale in vigore a Roma in merito agli orari di funzionamento di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. ac/AGIMEG