Il Consiglio di Stato (sez. VI) ha respinto l’appello cautelare presentato dal titolare di una ricevitoria del Lotto contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la revoca della concessione a causa del tardivo versamento dei proventi di gioco.
Con l’ordinanza, i giudici hanno confermato la precedente decisione del Tar Lazio. Il Tribunale aveva già negato la sospensione cautelare del provvedimento per assenza del rischio di un danno grave e immediato.
Nessun presupposto per la misura cautelare
Nel ricorso, il concessionario aveva sostenuto di aver dimostrato il tempestivo pagamento delle somme dovute e aveva ribadito le ragioni d’urgenza già prospettate in primo grado. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto che proprio dalle allegazioni della parte emergesse come l’appellante continui a svolgere altre attività economiche. In particolare quella legata al bar e alla rivendita di tabacchi. Su quest’ultimo fronte, peraltro, il provvedimento di revoca della concessione tabacchi risulta sospeso dal Tar Sardegna.

I giudici di Palazzo Spada hanno osservato che la documentazione prodotta dall’appellante sulla presunta regolarità del versamento dovrà essere approfondita nella fase di merito, anche con eventuali ulteriori verifiche istruttorie. Allo stato, però, il Collegio ha ritenuto che non sussistano i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello. Inoltre ha condannato l’appellante al pagamento di 1.500 euro in favore di ADM a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge. sm/AGIMEG

