All’esercente era stata contestata la sanzione di cui all’articolo 110 comma 9 lett.f quater Tulps, poiché i computer a libera navigazione installati presso l’esercizio venivano utilizzati per attività di gioco da parte dei clienti, anche su siti illegali.
La Sentenza emessa dal Tribunale ennese in data odierna ha visto prevalere nettamente le tesi della difesa, rappresentata dallo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, i quali hanno sostenuto che non possa applicarsi la normativa sugli apparecchi da intrattenimento ai computer. Ricorso pertanto accolto.
L’avvocato Marco Ripamonti ha dichiarato: “Dopo la Corte d’Appello di Palermo anche il Tribunale di Enna ha invertito la rotta. Evidentemente a volte il vento cambia”. cdn/AGIMEG

