Consiglio di Stato legittima le fasce orarie di Reggio Calabria. Quando le slot sono spente, le sale possono vendere bevande

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcune sale da gioco contro le fasce orarie adottate dal Comune di Reggio Calabria. In sostanza, l’ordinanza consente alle sale da gioco di aprire ogni giorno dalle 9 di mattina a mezzanotte, gli apparecchi però possono essere accesi solo in determinate fasce orarie per un massimo di 8 ore al giorno. L’ordinanza impone fasce analoghe anche agli altri esercizi che istallano slot, sempre per un massimo di 8 ore al giorno. Gli operatori avevano provato a far leva su diversi argomenti, tra cui il difetto di proporzionalità e di adeguatezza, e il contrasto con l’Intesa siglata da Stato e Regioni in Conferenza Unificata nel 2017. I giudici del Consiglio di Stato ritengono però che l’ordinanza sia “proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 9 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di altri generi di somministrazione), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi il cui utilizzo viene distribuito, in modo equilibrato e bilanciato, nell’arco dell’intera giornata”. E spiegano che l’obiettivo è di indurre “i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare le ore di maggiore esposizione al rischio verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco”. Per quanto riguarda l’adeguatezza, il Collegio riconosce che la misura “pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa”. Affrontando la questione invece del contrasto con l’Intesa tra Stato e Regioni, il Consiglio di Stato ricorda che l’accordo contiene anche una clausola che fa salve “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia”. E sottolineano che “è questo il caso che ricorre in specie, in cui la Regione Calabria ha introdotto misure di maggiore tutela, la cui efficacia persiste nell’ordinamento giuridico”. lp/AGIMEG