Si è tenuto il tavolo tecnico degli Stati Generali dell’Amusement. Presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria Acmi, Anbi, Andimepa, Ansva, Astro, Consorzio Fee, Federamusement Confesercenti, New Asgi, Sapar, Sniv Filsea e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dalla dottoressa Elisabetta Poso, direttore dell’ufficio apparecchi da intrattenimento.
Nel tavolo tecnico si è discusso di più argomenti. Per quanto riguarda il Riordino dei giochi pubblici, la Regolarizzazione giochi certificati e l’aumento del costo partita a 2 euro e valore premio dei comma 7a, Adm ha proposto una bozza di riforma che prevede l’aumento del costo massimo partita e quindi del valore dei premi per gli apparecchi 7A, la regolamentazione degli Esports, e la regolarizzazione per il parco macchine esistente (compresi gli ante 2003) sulla base dell’autocertificazione del rispetto dei requisiti tecnici.
Sulla proroga validità nulla osta ticket redemptions esistenti al 1° giugno 2021 e ante 2003, la proroga adeguamento (autocertificazione e omologhe) per parco macchine installato nelle attività di spettacolo viaggiante e la proroga Attrazioni spettacolo viaggiante al 31/12/2026, qualora la riforma non dovesse essere approvata, Adm valuterà un’ulteriore proroga della validità dei nulla osta in scadenza al 31/12/2025 per il parco macchine esistente compresi gli apparecchi installati nelle attività di spettacolo viaggiante.
Sull’adeguamento valore premio per gli apparecchi di cui al comma 7C-bis, secondo Adm è opportuno portare avanti questa modifica insieme alle modifiche normative sugli apparecchi comma 7A onde evitare interventi puntuali incentrati solo su una specifica tipologia di apparecchi in favore di interventi di più ampio respiro.
Sulla lista AMEE: relativamente agli apparecchi “pavimento luminoso interattivo” e “cinemavisione integrato con visore di realtà virtuale o aumentata”, Adm ritiene che possano rientrare nell’elenco AMEE come apparecchi similari riservandosi ovviamente la facoltà di controllo caso per caso.
Sui Comma 7Cbis con emissione di tagliandi modifica valore unitario dei tickets: per Adm il valore unitario del ticket è reso necessario per contrastare e prevenire la possibile convertibilità dei ticket stessi.
Sulla cessione titolarità NOE: per Adm non si può prescindere dalla partecipazione di venditore e acquirente nella procedura sul portale Adm, per la necessità di individuare chiaramente le responsabilità giuridico-amministrative e facilitare i controlli in modo automatizzato. sb/AGIMEG

