La Cassazione dichiara incompatibile con il diritto europeo l’obbligo di nulla osta per la messa in esercizio, ma restano aperte le criticità su controlli e imposta sugli intrattenimenti.
La pronuncia della Cassazione sull’obbligo del nulla osta per gli apparecchi comma 7 senza vincita in denaro rappresenta un passaggio rilevante per il settore. A commentarla è l’avvocato Francesco Badolato, legale della Sapar, che ne riconosce la portata positiva, pur evidenziandone con chiarezza i limiti applicativi.
“La mia impressione sulla ordinanza è positiva poiché pone finalmente fine a una questione che si trascinava da oltre dieci anni e perché comunque pone un precedente in termini di semplificazione degli adempimenti. La Cassazione affronta una singola problematica, stabilendo che l’obbligo di nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi comma 7, senza vincite in denaro, è incompatibile con il diritto europeo”, spiega Badolato.
Se ADM non cambia linea: rischio sanzioni e sequestri
Secondo il legale, però, una lettura troppo estensiva della decisione rischia di creare confusione tra gli operatori. “La lettura di questa pronuncia potrebbe far pensare che da domani non sia più necessario richiedere il nulla osta per gli apparecchi comma 7. Il punto è che se si riscontra domani in un pubblico esercizio l’istallazione di un apparecchio senza nulla osta (o qr code per gli apparecchi di più recente produzione o importazione), l’ADM probabilmente procederà con multe e sequestri ugualmente, fermo restando che eventuali ricorsi sono ora incoraggiati dalla stessa sentenza della Cassazione”.
Un aspetto, questo, che mantiene elevato il livello di incertezza operativa per gli operatori.
Il primo nodo: l’identificazione del proprietario
Badolato sottolinea inoltre che l’ordinanza della Cassazione non ha potuto esaminare alcune ricadute pratiche, perché non investita direttamente di tali profili. Il primo riguarda l’identificazione del proprietario dell’apparecchio. “Il nulla osta di messa in esercizio è utilizzato dall’ADM e per le altre autorità al fine di identificare il proprietario dell’apparecchio. In assenza di nulla osta di messa in esercizio si richiederebbe un aggravio ulteriore di attività istruttoria volta all’accertamento delle responsabilità che implicherebbe anche un intervento normativo nel senso di una riforma del sistema sanzionatorio attuale fondato sulle condotte di produttore, gestore ed esercente”.
Un vuoto operativo che, allo stato attuale, non trova risposte concrete.
Il secondo nodo: l’imposta sugli intrattenimenti
Ancora più delicata, secondo l’avvocato, la questione fiscale legata all’ISI e all’Iva forfettaria ad essa connessa. “Per gli apparecchi comma 7 dotati di nulla osta, l’imposta sugli intrattenimenti e l’Iva forfettaria ad essa connessa sono costruite in maniera forfettaria proprio sul possesso del nulla osta. Se un apparecchio non ha nulla osta, come può essere calcolata l’imposta? È un’imposta forfettaria, non come il PREU che è legato alla lettura dei contatori ed al collegamento in rete degli apparecchi. Se non ci sono più i nulla osta, come fa l’amministrazione a sapere quanto deve pagare ciascuna ditta? Si dovrebbe passare al meccanismo utilizzato per gli apparecchi (i cosiddetti ex meccanici) per i quali già attualmente non è previsto il nulla osta, ma per far questo occorre quanto meno un atto interpretativo di ADM che chiarisca che per tutti gli apparecchi comma 7 ai fini della liquidazione dell’imposta non rileva più il possesso o meno del nulla osta.”
Un problema quindi che, senza una revisione normativa organica, rischia di lasciare scoperto un intero meccanismo tributario.
“Serve un cambiamento normativo organico”
Il giudizio complessivo resta quindi sospeso tra apertura giuridica e incertezza applicativa. “È una ordinanza senza dubbio positiva perché crea un precedente in termini di semplificazione e perché pone con forza il tema della compatibilità del diritto nazionale con l’ordinamento comunitario, però una tale pronuncia avrebbe tanto più valore se dovesse aprire la strada a un cambiamento normativo. Fermo restando che la Cassazione in futuro potrà comunque cambiare orientamento finché non ci sarà un cambiamento organico, anche a livello fiscale, l’ADM continuerà a chiedere il nulla osta sugli apparecchi”, conclude Badolato.
In attesa di un intervento legislativo strutturale, la situazione resta dunque immutata sul piano operativo, con il rischio concreto di contenziosi, sanzioni e interpretazioni difformi. sb/AGIMEG










