Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospendere in via cautelare la sentenza con cui il TAR Veneto aveva confermato il no all’apertura di un nuovo centro scommesse e sala VLT a Colognola ai Colli (VR). L’istanza era stata presentata dai titolari, dopo il diniego della Questura e dell’Unione dei Comuni Verona Est motivato dal mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi considerati “sensibili”.

La Sezione Terza, con ordinanza sul ricorso n. 8217/2025, ha ritenuto corretta l’applicazione della normativa regionale veneta. In particolare, ha richiamato la legge regionale Veneto n. 38/1998, che inserisce espressamente le “strutture ambulatoriali” tra i siti sensibili ai fini del rispetto dei limiti distanziali per il rilascio delle autorizzazioni ai centri scommesse. Nel caso concreto, nelle vicinanze del locale individuato dagli appellanti opera il Poliambulatorio Galeno Veneta.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, presupposto necessario per concedere la sospensione cautelare. I giudici hanno infatti evidenziato che la società appellante è già titolare di altri due centri scommesse, circostanza che attenua il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata attivazione dell’ulteriore punto gioco di Colognola ai Colli.
Alla luce di questi elementi, la Sezione Terza ha respinto l’istanza cautelare e lasciato fermi gli effetti del diniego originario e della sentenza del TAR Veneto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza sarà ora eseguita dall’amministrazione e comunicata formalmente ai soggetti coinvolti. sm/AGIMEG

