PVR, apertura conti ai familiari, utilizzo PC, movimenti conti gioco, controllo indirizzi IP: le responsabilità del concessionario e quelle dell’esercente

La Circolare ADM sui Punti Vendita Ricariche (PVR) sembra voler far chiarezza, una volta di più, sulle prescrizioni in capo ai concessionari di gioco a distanza, con l’intento di separare ciò che il mercato sta unendo e cioè il canale fisico dal canale telematico.

Il punto nodale è come sempre il PVR, il Punto Vendita Ricariche, il rapporto tra Esercente e Concessionario di Gioco a Distanza, il senso della presenza nella catena del valore di un punto fisico privo di diritto sportivo che dovrebbe vendere ricariche e assistere l’utente nell’apertura del conto di gioco.

Dietro la discussione – secondo diversi operatori, interpellati da Agimeg, con reti di PVR importanti – c’è la pressione operata da quelle compagnie che detengono un elevato numero di diritti sportivi e che temono che il proliferare dei PVR sia la causa della riduzione dei volumi e delle presenze nei punti di gioco, oramai scaduti da quasi 6 anni e mai rimessi a Bando.

Una battaglia a tratti singolare e più spesso grottesca tra chi punta il dito contro i PVR, ma detiene diritti scaduti da più di un lustro per via del ritardo nella pubblicazione del Bando e chi vorrebbe dedicarsi allo sviluppo del gioco puramente Telematico in un Paese che ne ha vietato di fatto la comunicazione con il Decreto Dignità e tra i quali c’è chi preferisce aprire punti vendita ricariche che, molte volte, si fatica a distinguere dalle Agenzie.

E’ in questo quadro che va inserita la Circolare la quale – sempre secondi alcuni operatori con reti di Punti Vendita Ricariche – non contribuisce a distinguere comportamenti virtuosi da situazioni punibili addirittura con la Decadenza accompagnata dalla previa sospensiva cautelare.

Ecco alcune precisazioni e considerazioni, sulla Circolare di ADM, evidenziate ad Agimeg da un gruppo di esperti in materia di gioco online e reti di vendita: “l’articolo 5, comma 2, lettere f) e g) dell’atto di Convenzione di concessione per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza era già abbastanza chiaro.

Ciò che il Tar ha più volte messo in evidenza è la mancanza di prescrizioni oggettivamente applicabili dal concessionario. E’ questo un passaggio importante per fare in modo che si potesse distinguere tra un comportamento idoneo a rispettare la convenzione ed uno negligente, tanto da essere punito con la decadenza della Concessione preceduta dalla sospensione cautelare, cioè una misura estrema che genera danni irreversibili prima ancora che sia avvenuto un contraddittorio sul merito. Una misura così drastica non può che richiedere parametri di valutazione oggettivi, certi, riscontrabili.

Il senso di questa precisazione evidenziata dai diversi Tribunali, risiede nella valutazione certamente corretta operata da chi ha potere decisionale, in ragione della quale se è pur vero che un Concessionario, che sia del canale fisico o sia del canale telematico, che gestisce un elevato numero di rapporti con Agenzie e/o esercenti PVR, deve operare con divieti, controlli e azioni preventive è anche vero che lo stesso non potrà mai avere la certezza “in tempo reale” che ogni soggetto contrattualizzato non stia violando una prescrizione.

In altre parole è doveroso comprendere fino a che punto un concessionario è tenuto a rispondere dei comportamenti tenuti dagli esercenti titolari dei PVR, pur avendo adottato tutte le cautele necessarie ed aver effettuato tutti i controlli imposti da ADM.

Se non si stabiliscono “prescrizioni” che i Concessionari devono osservare e dei parametri, rispettati i quali il comportamento del Concessionario è considerato adeguato, di fatto si conferisce ad ADM un potere discrezionale – spiegano ancora gli esperti – tra quale Concessionario chiudere e quale lasciare Operare, magari stabilito esclusivamente dalla randomicità dei controlli che sono “campionari” per definizione.

La Circolare elenca quindi le prescrizioni ma, di fatto, non stabilisce quali azioni concrete dovrebbe adottare il Concessionario affinché il suo operato possa essere considerato non punibile. La circolare recita:

Detto elenco si propone alla sottoscrizione da parte dei concessionari quale impegno ad attivare tutte le misure di presidio ivi indicate; il riscontro positivo dell’attivazione di tutti i presidi sarà tenuto conto dall’Agenzia nella applicazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 5, 19 e 21 della convenzione di concessione, così come di eventuali ulteriori misure di controllo adottate.”

Ecco alcune di queste misure di presidio (che il Tar chiama prescrizioni) e la loro applicabilità concreta, da valutare con lo scopo di comprendere se si possa individuare un comportamento oggettivamente valutabile dall’Agenzia come virtuoso per avere, garanzia che a parità di comportamento il giudizio di ADM sia identico.

– vietare l’apertura di conti di gioco intestati ai titolari degli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente;

Questa prescrizione forse, non è la più importante tra quelle indicate da ADM, ma è fortemente esemplificativa della differenza tra ciò che stato enunciato e la sua applicabilità concreta.

Nel momento in cui il Concessionario di Gioco a Distanza contrattualizza un PVR deve limitarsi ad inserire il divieto nel contratto oppure deve controllare effettivamente che i familiari e/o i conviventi e/o il personale dipendente del punto non apra un conto di gioco?

Inserirlo nel contratto è facile, verificare che il legale rappresentante non apra il conto è altrettanto possibile, ma come individuare tutti i familiari o addirittura i conviventi del rappresentante legale? Il rappresentante legale dovrebbe indicarli preventivamente nel contratto? Fino a che grado di parentela? Quali strumenti ha il concessionario per assicurarsi che la dichiarazione del PVR sia fedele alla realtà? Con che frequenza dovrebbe aggiornarsi lo “stato di famiglia allargato” del rappresentante legale? Tutto questo senza valutare la difficoltà di tenere sotto controllo i dipendenti di un’attività autonoma e indipendente.

E’ una prescrizione inattuabile a meno che ADM non specifichi che l’inserimento nel contratto del divieto sia già sufficiente a definire un comportamento virtuoso del concessionario.

Quanto esplicitato rappresenta l’esempio lampante di come alcuni oneri di verifica trasferiti al concessionario possano essere assolti solo parzialmente: in fase di sottoscrizione del contratto, il concessionario conosce il nome del rappresentante legale, ma non chiede certo l’elenco dei parenti con nome e cognome, ne l’elenco dei dipendenti o collaboratori stagionali o collaboratori a partita iva. L’unica possibilità di ottemperare alla prescrizione imposta al concessionario è quella di inserire (come già oggi) nel contratto che ciò è vietato.

– è vietata la commercializzazione o la promozione di siti di gioco privi di concessione (articolo 4, comma 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401);

E’ difficile rilevare la ragione per cui ADM imponga ai concessionari di gioco a distanza l’osservanza di un divieto la cui responsabilità non è mai della parte lesa e cioè del titolare di licenza di gioco a distanza. La presenza dei .com presso i pubblici esercizi, ma anche presso le Agenzie che detengono un diritto, può essere randomicamente rilevato dai concessionari e segnalato, ma non è mai una responsabilità dello stesso a meno che ADM non intendesse che il concessionario di gioco a distanza non può detenere un sito privo di licenza italiana che venga commercializzato sul territorio nazionale. In questo caso, la prescrizione è poco chiara.

– aggiornare le misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP utilizzati dai giocatori, previste dalle Regole Tecniche per la gestione della Concessione, per garantire l’individuazione dell’ubicazione delle operazioni di gioco;

– prevedere, nei contratti conclusi con gli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica:

che si impegnino a rispettare la disciplina sottesa alla loro attività;

che comunichino al concessionario i propri indirizzi IP pubblici

Anche tale prescrizione appare discutile ed è certamente il frutto di un malinteso che trae origine dalla convenzione sui diritti sportivi; l’esercente PVR, a differenza del titolare di agenzia, non è tenuto ad avere un IP Pubblico, ma potrebbe avere un IP assegnato di volta in volta dal provider. E’ quindi necessario, in fase contrattuale, obbligare l’esercente ad un contratto internet differente? C’è per caso un capitolato tecnico per il PVR?

Come può un concessionario controllare in tempo reale gli IP degli esercenti se questi non hanno un IP pubblico? Per ottemperare a questa prescrizione, ogni concessionario di gioco a distanza dovrebbe obbligare in fase contrattuale l’esercente ad avere un contratto di fornitura con gli ISP (internet service provider) che lo preveda. Ad oggi, non c’è un capitolato tecnico per i PVR.

Rilevare che da un indirizzo IP di un esercente siano collegati e abbiano svolto operazioni di gioco alcuni possessori di conto, non indica necessariamente che l’esercente metta a disposizione strumenti elettronici, né che si perpetri il reato di intermediazione perché potrebbe darsi che gli utenti stiano giocando con il proprio dispositivo mobile connessi alla rete wi fi dell’esercizio pubblico.

Anche su questo tema non c’è chiarezza e si lascia ampio margine di discrezionalità che non comporta una sanzione da discutere in contraddittorio tra le parti, ma addirittura la sospensione cautelare della concessione.

analisi della corrispondenza tra gli indirizzi IP utilizzati dai giocatori e quelli comunicati dagli esercenti contrattualizzati;

Anche relativamente a tale indicazione nascono parecchi dubbi: se in un esercizio pubblico 10 giocatori si connettono con il Wi fi e giocano alle scommesse sportive come vengono valutati? Se il PVR non ha IP statico, come faccio a fare la verifica? Appare evidente la confusione tra capitolato tecnico delle agenzie e capitolato (che non esiste) del PVR.

analisi dei volumi delle operazioni di gioco effettuate su ciascun conto di gioco          concluso presso gli esercizi commerciali;

analisi dei volumi delle operazioni di gioco effettuate su ciascun conto di gioco dopo l’acquisto di carte di ricarica;

I concessionari di gioco a distanza segnalano già le anomalie sui conti di gioco seguendo la normativa antiriciclaggio vigente – segnalano gli esperti – Non vengono comunque  specificati parametri per quella che viene definita “analisi”. Ne consegue che l’unico modo che il concessionario ha di adempiere alla prescrizione imposta  è quello di  inviare l’intera movimentazione dei conti di gioco che si sono conclusi presso gli esercizi commerciali. Un volume di dati enorme che è già in possesso di Sogei ma per il quale, comunque, andrebbe specificata la modalità di trasmissione: foglio excel? Tracciato record? Se sì verso quale server? Con quali specifiche tecniche? Anche questo è un presidio enunciato, sufficiente ad evitare la decadenza cautelare della concessione ma del tutto inapplicabile senza ulteriori precisazioni da parte di ADM.

Non senza evidenziare che i dati sono già in possesso di ADM che proprio attraverso Sogei conosce tutte le movimentazioni, i depositi e i prelievi dei giocatori ad eccezione dell’ubicazione del PVR dove è stato sottoscritto il relativo contratto di Conto di Gioco.

Lo stesso problema “tecnico” si rileva nella misura di presidio indicata da ADM sulla comunicazione trimestrale degli esercizi commerciali contrattualizzati: come va inviata? Tramite pec? Su foglio excel? Su un server messo a disposizione da Sogei o ADM? E’ stata sviluppata una nuova applicazione?

Infine, ADM torna più volte sul divieto di utilizzo di apparecchiature elettroniche presso gli esercizi commerciali, ma nello stesso documento ammette e richiede giustamente, che il PVR abbia un’attività prevalente diversa dalla vendita di ricariche di gioco. Ciò significa che il PVR potrebbe detenere apparecchiature elettroniche per motivi diversi come accade negli internet point e in quegli esercizi dove si mette a disposizione il servizio di edicola digitale o di stampa documenti.

Più volte e in diversi Tribunali, verbali contenenti sanzioni civili e penali sulla detenzione di apparecchiature elettroniche nei PVR sono stati annullati.

La domanda però è diversa: se un esercizio pubblico detiene apparecchiature elettroniche correlate alla propria attività prevalente e su queste, senza che siano bloccate sul sito di gioco, un avventore svolge operazioni di gioco sul proprio conto, quale responsabilità va realmente imputata al concessionario?

Nel contratto privatistico tra concessionario e PVR deve essere inserito il divieto di detenere, da parte dell’esercente, apparecchiature elettroniche a cui abbiano accesso anche gli utenti? Se sì, come trasferire in capo al concessionario l’attività ispettiva? Esiste un contratto di diritto privato che sia valido e che preveda questo divieto?

E’ possibile che una circolare di ADM si ponga in contrasto con diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà di iniziativa economica e che il mancato rispetto di questa circolare determini l’esclusione dal mercato del gioco del concessionario?

Da quanto fin qui esposto, appare evidente l’inesistenza di un limite chiaro all’obbligo di verifica oggetto delle prescrizioni.

Ciò pone ADM nella condizione di poter scegliere chi sospendere e chi no, attribuendole una arbitrarietà che – conclude la disamina – fin quando non si cristallizzeranno criteri specifici osservati i quali il concessionario sarà esente da sanzioni onerose, quali la decadenza, renderà complicato e incerto  l’operare dei concessionari nel mercato del gioco.”. lp/AGIMEG