Circolare ADM: le nuove regole delle sale LAN. I dettagli ed il documento integrale

Si diradano le nubi e si inizia ad intravedere la luce sulla vicenda che ha coinvolto le sale LAN, con la chiusura di tre di queste sul territorio nazionale. Tutto questo è stato possibile grazie all’attenzione e alla meticolosità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Direttore Generale Marcello Minenna che ha firmato una nuova circolare volta a far luce sulla normativa e le problematiche che coinvolgono le sale LAN.

Ecco i punti rilevanti previsti nella circolare:

“Il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.. Sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati.

Per completare la fase di transizione alle nuove regole è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regole per l’attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..

È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive.

Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.

Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.

A tal fine, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni. Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ferma restando la competenza in capo alle singole amministrazioni comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., la nuova regolamentazione, con le relative tempistiche attuative di prossima adozione, si applicherà, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1° luglio 2022.

La riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante – definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco – a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 introdotti dalla DRTEC, rende necessaria, vista la specifica complessità della materia, una disciplina in sede di prima attuazione. Pertanto, ai fini delle sole specifiche materie di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, rientreranno nel perimetro di applicazione come sopra delineato, e che sarà oggetto di attuazione nella prossima determinazione di cui all’articolo 10, comma 5 della DRA, tutte le “sale giochi” che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione entro il suddetto 1° luglio p.v., qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente.

In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall’amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste:
– dall’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012;
– dall’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall’articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio.

In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S.. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro, sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella “modalità” multipostazione”.

Ecco il DOCUMENTO INTEGRALE. cdn/AGIMEG