Ripamonti su circolare ADM sentenza Consulta: “Giusto ribadire il divieto di intermediazione. La circolare ADM è appropriata, ma va considerato anche il profilo tributario”

“Abbiamo esaminato la circolare resa da ADM circa gli effetti conseguenti alla sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale e rileviamo che detto provvedimento sia realistico ed appropriato, anche se, a nostro avviso, presenta qualche criticità. Decisamente doveroso e corretto è ribadire il divieto di intermediazione, che espone l’autore al delitto di cui all’art. 4 l. 401/89. Da rimarcare tuttavia, da parte nostra, che la sussumibilità del fatto in tale delitto richiede il previo riscontro circa concreti elementi da cui desumere che l’attività di intermediazione sia stata in effetti svolta. Non va dimenticato, sul tema, che con la Riforma Cartabia in udienza preliminare occorre superare il vaglio di una ragionevole prognosi di condanna, pertanto procedere con denunce e sequestri al cospetto di un computer e di pochi altri elementi indiziari potrebbe rendere concreto il rischio di incardinare un procedimento penale inidoneo a superare l’udienza preliminare, sfociando in un non luogo a procedere e non, piuttosto, in un rinvio a giudizio”. È quanto sottolineato dall’avv. Marco Ripamonti, nel comunicato stampa dello studio legale Ripamonti di Viterbo sulla circolare ADM relativa alla sentenza della Corte Costituzionale N. 104/2025.

La nota prosegue con un focus sulla definizione di raccolta di gioco presso i PVR e la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025: “Non è detto, infatti, che “raccogliere gioco” sia sinonimo di messa a disposizione di postazioni telematiche con raggiungimento del portale da parte del cliente, il quale possa interagire in modo diretto ed autonomo con proprie credenziali riservate, e previa la libera navigazione. Per quanto concerne i propositi di ADM inerenti la maggior accuratezza nella raccolta di tutte le informazioni in sede di accertamento, riteniamo che tale modus operandi sia corretto ed appropriato, proprio alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale e dei principi in essa espressi”.

“Superfluo dire che un “totem” non connesso alla rete web e dotato di scheda interna riproducente il gioco, nonché di periferiche tipiche degli apparecchi da gioco (es. joystick) possa costituire un apparecchio suscettibile di presentare anomalie ma che giammai potrà essere accostato ad un normale strumento di libera navigazione in rete internet”.

“Ci sembra appropriata, infine, la rassegna delle diverse iniziative che ADM si prefigge di attuare in base allo stato delle cause in corso, al fine di pervenire all’annullamento di tutti i numerosi provvedimenti sanzionatori resi in osservanza della norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Riteniamo, per converso, non condivisibile quanto dedotto riguardo ai provvedimenti ormai definitivi. Stiamo approfondendo la questione, e riteniamo che possano sussistere i presupposti per ottenere la restituzione di importi già versati in forza di provvedimenti ormai chiusi (es. pagamenti in misura ridotta)”.

“In ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, rileviamo che un’ulteriore importante criticità consista nella mancata considerazione del profilo tributario, atteso che pendono numerosi giudizi in sede tributaria inerenti l’imposta unica, richiesta e calcolata sulla presupposta violazione amministrativa di cui all’art. 7, co. 3 quater, DL 158/2012. Violazione da cui sarebbe scaturita una illegittima raccolta di giochi e scommesse.  Concludiamo prendendo atto della solerzia e della doverosa attenzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha affrontato la problematica connessa alle implicazioni derivanti dalla tanto attesa pronuncia della Consulta, che è stata peraltro anche menzionata nel provvedimento, ancorché di rigetto, reso in fase cautelare dal Consiglio di Stato riguardo al procedimento di impugnazione del recente bando di gara per la raccolta del gioco a distanza”, conclude il comunicato. sp/AGIMEG