FUORIGIOCO: Ristori, ecco il dettaglio dei contributi statali per il settore gioco. Proroga versamenti PREU: tutto quello che succederà fino a giugno 2021 – di Roberto Fanelli

Le misure di ristoro previste dai decreti legge che si sono succeduti nei mesi di ottobre e novembre (“Decreti ristori”) contengono anche misure di aiuto ed interventi a fondo perduto per il settore del gioco.

Ricordiamo che le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono state nuovamente sospese a partire dal 26 ottobre 2020 (art. 1, comma 9, lett. l), del DPCM 24.10.2020), dopo che erano state chiuse l’8 marzo 2020 fino a metà giugno.

Nella prima fase della pandemia la chiusura aveva inoltre interessato anche le attività legate ai giochi numerici (Lotto e SuperEnalotto) e all’esercizio degli apparecchi da intrattenimento presso bar e tabaccherie, fattispecie quest’ultima ribadita anche in questa parte finale dell’anno.

Come riportato da Agimeg (v. agenzia del 2.12.2020) la chiusura (pressoché totale) del comparto del gioco avrà un impatto significativo sia sulle entrate erariali sia sui margini dei concessionari e degli altri operatori della filiera (anche il MEF stima perdite consistenti per l’Erario – v. il Conto riassuntivo del Tesoro relativo ai primo 10 mesi del 2020), ragion per cui il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere sostegni economici anche per questi soggetti.

Decreto ristori

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il citato DPCM del 24.10.2020, l’art. 1 del D.L. 28.10.2020, n. 137 (“Decreto ristori”) riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto stesso e che, per quanto riguarda il comparto del gioco, sono quelli di seguito indicati:

Codice ATECO Attività Spettanza del contributo
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo» 200%
932930 Sale giochi e biliardi 200%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%
920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100%

 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui si è appena detto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019).

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (che, ricordiamo, era riservato ai soggetti esercenti attività d’impresa con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) l’ammontare del contributo è determinato come quota del contributo già erogato e viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Ad esempio, se il contributo previsto dall’art. 25 è stato di 5.000 euro per un soggetto esercente l’attività di scommesse (codice ATECO 920009), il contributo spettante ai sensi del “decreto ristori” sarà di 10.000 euro, cioè il 200% del contributo precedente.

Invece, per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (ad esempio, perché con ricavi superiori a 5 milioni di euro), il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Per questi soggetti, l’ammontare del contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza stessa.

Si ricorda che l’art. 25 stabiliva che l’ammontare del contributo era determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (in linea di massima, il 2020);
  2. b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ad esempio, nel caso di un’impresa con ricavi pari a 500.000, per la quale il fatturato del mese di aprile 2020 è diminuito, rispetto allo stesso mese del 2019, di 300.000 euro, il contributo è pari a 45.000 euro (15% di 300.000), sempreché l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Se questo soggetto svolge un’attività di cui al codice ATECO 920009, il contributo spettante in base al “Decreto ristori” sarà pari a 90.000 (200% di 45.000).

In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Proroga versamenti PREU

Il decreto legge “cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha previsto (art. 69):

  1. a) la proroga al 29 maggio 2020 dei versamenti del PREU in scadenza entro il 30 aprile 2020, con facoltà del versamento rateale (ultima rata da versare entro il 18 dicembre 2020);
  2. b) la sospensione del canone di concessione per le sale bingo.

Il decreto legge “liquidità” (D.L. 8.4.2020, n. 23) ha previsto (art. 18, comma 8-bis) la proroga al 22 settembre 2020 dei termini di versamento del PREU e del canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020, con facoltà del versamento rateale (ultima rata da versare entro il 18 dicembre 2020).

Il D.L. “Ristori quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) prevede (art. 5) che il versamento del saldo del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 può essere effettuato “in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020”.

La restante quota, pari all’80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata deve essere versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo (28 febbraio che, cadendo di domenica, slitta al 1 marzo, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio); l’ultima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2021.

Come è noto, il versamento del PREU (e del canone concessorio) dovuto per il gioco mediante AWP e VLT avviene con riferimento ad ogni periodo contabile, costituito da ciascun bimestre solare.

La norma del “Ristori quater” si riferisce, dunque, al bimestre “settembre – ottobre” (quinto bimestre solare).

Per ciascun bimestre il versamento deve essere effettuato in 4 tranche. Per quanto riguarda il quinto bimestre, le scadenze sono le seguenti:

1) 28 settembre;

2) 13 ottobre;

3) 28 ottobre;

4) 22 novembre (saldo).

Con determinazione n. 420165/RU del 18 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata disposta la proroga del termine del versamento del saldo dal 22 novembre 2020 al 18 dicembre 2020.

La disposizione del “Ristori quater” prevede che il versamento del saldo (pari, secondo la Relazione tecnica, a 699 milioni di euro tra PREU e canone concessorio) può essere effettuato:

– entro il 18 dicembre,

– in misura pari al 20%,

– sulla base della raccolta di gioco del medesimo quinto bimestre.

La restante quota dell’80% (pari, secondo la stima in Relazione tecnica, a 559 milioni di euro) potrà essere versato, come detto, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno (dal 1 gennaio 2020 l’interesse legale, di cui all’art. 1284 c.c., è pari allo 0,05%, come stabilito dal D.M. 12 dicembre 2019 e potrà essere modificato per l’anno 2021).

La medesima determinazione n. 420165/RU del 18 novembre 2020, inoltre, ha previsto:

  1. a) l’annullamento del primo e del secondo acconto PREU del bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre (la determina non fa riferimento al canone concessorio);
  2. b) l’anticipo al 18 dicembre 2020 del versamento del terzo acconto PREU del bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 dicembre. Tale terzo acconto sarà dovuto nella misura di 1/6 del dovuto (anche in questo caso, non si fa riferimento al canone concessorio);
  3. c) la conferma che il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data di scadenza del 22 gennaio 2021.

Le rate dovute in base al decreto legge “cura Italia” e al decreto legge “liquidità” dovranno essere versate, come previsto, entro il 18 dicembre 2020

Prospetto riassuntivo – Scadenzario fino al 30 giugno 2021

Data Versamento
(28 novembre e) 13 dicembre 2020 1^ e 2^ acconto PREU sesto bimestre (novembre – dicembre): ANNULLATI *
18 dicembre 2020 Ultima rata D.L. “Cura Italia” e D.L. “Liquidità (PREU + Canone concessorio)
18 dicembre 2020 Saldo quinto bimestre (settembre – ottobre) in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre (PREU + Canone concessorio)
18 dicembre 2020 1/6 del 3^ acconto PREU sesto bimestre (novembre – dicembre) *
22 gennaio 2021 saldo PREU e canone concessorio del sesto bimestre (novembre-dicembre)
22 gennaio 2021 1^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre)
28 gennaio 2021 1^ acconto del primo periodo contabile 2021 (gennaio-febbraio)
13 febbraio 2021 2^ acconto del primo periodo contabile 2021 (gennaio-febbraio)
28 febbraio 2021 3^ acconto del primo periodo contabile 2021 (gennaio-febbraio)
28 febbraio 2021 2^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre), aumentata degli interessi legali calcolati giorno per giorno
22 marzo 2021 Saldo del primo periodo contabile 2021 (gennaio-febbraio)
28 marzo 2021 1^ acconto del secondo periodo contabile 2021 (marzo-aprile)
31 marzo 2021 3^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre), aumentata degli interessi legali calcolati giorno per giorno
13 aprile 2021 2^ acconto del secondo periodo contabile 2021 (marzo-aprile)
28 aprile 2021 3^ acconto del secondo periodo contabile 2021 (marzo-aprile)
30 aprile 2021 4^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre), aumentata degli interessi legali calcolati giorno per giorno
22 maggio 2021 Saldo del secondo periodo contabile 2021 (marzo-aprile)
28 maggio 2021 1^ acconto del terzo periodo contabile 2021 (maggio-giugno)
31 maggio 2021 5^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre), aumentata degli interessi legali calcolati giorno per giorno
13 giugno 2021 2^ acconto del terzo periodo contabile 2021 (maggio-giugno)
28 giugno 2021 3^ acconto del terzo periodo contabile 2021 (maggio-giugno)
30 giugno 2021 6^ Rata dell’80% del saldo PREU e Canone concessorio del quinto bimestre (settembre – ottobre), aumentata degli interessi legali calcolati giorno per giorno
* La disposizione prevede l’annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre e l’anticipo del pagamento del terzo acconto PREU, dal 28 dicembre al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto, senza fare cenno al canone concessorio.

rf/AGIMEG