Home In Evidenza CGIA Mestre “Verso un nuovo proibizionismo che ha dato il via a regolamentazione frammentata e disomogenea”

CGIA Mestre “Verso un nuovo proibizionismo che ha dato il via a regolamentazione frammentata e disomogenea”

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dal nostro inviato – Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti locali che sono andate nella direzione di contenere il settore del Gioco lecito imponendo disposizioni di carattere restrittivo:

La mancata attuazione delle norme contenute nel decreto “Balduzzi” (Art 7 DL 13/09/2012 n°158) che prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del Gioco lecito in modo che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili (istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi) ha dato il via a una regolamentazione frammentata e disomogenea.

Le norme regionali – secondo quanto analizzato dalla CGIA di Mestre nel corso del convegno organizzato da Astro – hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità: in alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni ma applicando queste regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro sopravvivenza.

La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito stabilita in 500 metri, tuttavia alcune regioni (Abruzzo e Liguria) hanno previsto una distanza inferiore di 300 metri. Inoltre, la lista dei luoghi sensibili, rispetto a quelli specificatamente previsti dal dl Balduzzi, si è notevolmente arricchita.

Con il Decreto Balduzzi, erano compresi: istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Con le leggi regionali sono stati introdotti ulteriori luoghi sensibili quali: asili nido, istituti di formazione professionale, caserme, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, strutture ricettive per categorie protette, oratori, centri di aggregazione per anziani, cimiteri e camere mortuarie, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. L’applicazione di questi vincoli determina quindi di fatto l’impossibilità di operatività per il comparto in un qualsiasi centro cittadino.

Inoltre frequentemente le leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o di definire autonomamente la distanza in considerazione dell’impatto delle attività di gioco lecito sulla sicurezza urbana, su problemi legati alla viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.

IL CASO PIEMONTE

Nella Regione Piemonte è entrata in vigore la Legge 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico” i cui effetti si sono fatti sentire nel corso del 2018, prevalentemente per gli esercizi assimilati (bar, tabaccai, etc) e si faranno sentire da maggio 2019 per le sale dedicate.

La normativa appare particolarmente restrittiva:

I luoghi sensibili previsti dalla Legge Piemontese

1) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) centri di formazione per giovani e adulti; 3) luoghi di culto; 4) impianti sportivi; 5) ospedali, strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario; 6) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; 7) istituti di credito e sportelli bancomat; 8) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; 9) movicentro e stazioni ferroviarie. gpm/AGIMEG

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